VADEMECUM SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO DEGLI SCRUTINI

28 Maggio 2015

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1. Lo sciopero degli scrutini è legittimo?
SÌ. L’Accordo Nazionale del 1999 sui servizi pubblici essenziali relativo alla Disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore scuola chiarisce quali sono i limiti degli scioperi e l’art. 3, comma 3 del testo esplicitamente prevede:
“lett. a) – non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
lett. c) – ciascuna azione di sciopero non può superare i due giorni consecutivi;
lett. g) – gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.
Gli scioperi indetti non sono a tempo indeterminato, non superano i due giorni di indizione, non bloccano le operazioni di scrutinio delle classi che svolgono gli esami conclusivi dei cicli di istruzione, non comportano un differimento superiore ai cinque giorni rispetto alla conclusione prevista, pertanto sono perfettamente legittimi.
2. Ci sono scrutini ed attività durante le quali non si può scioperare?
In base alla normativa vigente le classi e le attività da escludere dallo sciopero sono:
-le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
-le classi impegnate negli esami di qualifica nei Professionali e di licenza di maestro d’arte negli Istituti d’arte;
-le classi impegnate negli esami di licenza media.
-le attività relative agli esami di idoneità;
3. I Dirigenti possono decidere di effettuare gli scrutini finali prima del termine delle lezioni, fissato dal calendario regionale?
NO. “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni” (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 122/2009) e quindi deve basarsi su tutti gli elementi rilevabili lungo l’intero anno scolastico fino al termine programmato delle lezioni.
Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 59/2004; art. 13, comma 2, d.lgs. n. 226/2005, art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009), e questo requisito indispensabile “ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni” (art. 2, comma 10, d.P.R. n. 122/2009) è verificabile solo dopo il termine delle lezioni.
Anche per il primo ciclo, solo “in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico” (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 122/2009) può essere deliberata l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.
Infine, anche la valutazione del comportamento, da effettuarsi relativamente a “tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede” (art. 2, comma 1, legge n. 169/2008, come ribadito dall’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 122/2009), esclude che detta valutazione, per tutti gli ordini di scuola, possa effettuarsi prima della fine delle lezioni o addirittura ancor prima del termine di altre attività programmate che dovessero protrarsi oltre il termine delle lezioni e, quindi, non è possibile procedere ad alcuno scrutinio finale prima del termine delle lezioni.
Abbiamo già sollecitato tutti i dirigenti scolastici ad attenersi alla normativa vigente e gli Uffici Scolastici Regionali a vigilare su eventuali anomalie, è comunque importante che ci vengano segnalate eventuali illegittime anticipazioni in modo da poter intervenire tempestivamente.
4. Le classi terminali possono essere scrutinate prima della fine delle lezioni?
NO. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 122/2009 prevede che “gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato” e, come già detto sopra, non è possibile procedere ad alcun scrutinio finale prima che non siano terminate le lezioni.
5. Il preside può effettuare sostituzioni in caso di sciopero degli scrutini?
NO. Il capo di istituto non può sostituire in nessun caso chi sciopera. Pertanto lo scrutinio è sospeso in quanto non sarebbe rispettato il requisito del “Collegio perfetto”, cioè la necessità del quorum integrale in caso di collegi con funzioni giudicatrici (Nota n. 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Nota MPI n. 598 del 16 aprile 1981; Consiglio di Stato VI Sez. n. 189 del 17 febbraio 1988).
6. Il dirigente può spostare lo scrutinio per aggirare lo sciopero?
NO. Il dirigente non può spostare lo scrutinio in caso di sciopero. Queste date dovrebbero, peraltro, essere indicate nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti (art. 28, comma 4, CCNL Scuola 2006/2009) e quindi ogni modifica operata dal dirignte senza l’approvazione del Collegio sarebbe illegittima. Nel caso in questione poi qualunque modifica della data tenderebbe a limitare o vanificare il diritto di sciopero, un comportamento antisindacale e quindi sanzionabile in base allo Statuto dei Lavoratori (art 28 legge n. 300/1970).
7. La trattenuta è oraria o è per l’intera giornata e quante persone devono scioperare per bloccare lo scrutinio delle singole classi?
La trattenuta deriva dal tipo di sciopero a cui si aderisce.
L’Accordo del 3/3/1999 prevede ormai solo due modalità di sciopero: dell’intera giornata o breve. È anche precisato che “la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione” (art. 3, comma 3, lett. d) dell’Accordo).
Le forme di sciopero previste sono: Sciopero Breve di un’ora degli scrutini per due giornate consecutive e Sciopero dell’intera giornata per due giornate consecutive alla fine delle lezioni
Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.
Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:
è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;
il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;
ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Pertanto, per bloccare tutti gli scrutini ci si può accordare per scioperare a turno per un’ora, oppure – qualora fosse più efficace lo sciopero di un solo collega per un gran numero di classi – scioperare per l’intera giornata e, conseguentemente, la trattenuta varierà a seconda dei casi.
Nel caso scioperassero le/i colleghe/i che hanno il maggior numero di classi – poiché con una singola giornata di sciopero “bloccano” gli scrutini di un rilevante numero di classi – tutte/i coloro che sono d’accordo sullo sciopero potranno/dovranno dividere la trattenuta dello sciopero con le/i colleghe/i che hanno più classi e che si dichiareranno in sciopero.
8. Quali attività si possono bloccare per le elementari e le medie?
Tutte quelle eventualmente ricadenti nei giorni di proclamazione dello sciopero, tranne che non si tratti degli esami di terza media.
9. Nel caso degli scrutini, il dirigente, constatato lo sciopero anche di un solo componente del consiglio di classe, deve aggiornarlo massimo a cinque giorni dopo, ma è vero che se poi dovesse continuare a scioperare ancora qualcuno in questa seconda convocazione il dirigente può sostituirlo e rivolgersi al giudice per interruzione di pubblico servizio?
NO. Le modalità di effettuazione dello sciopero, diventate particolarmente complesse dopo l’emanazione della L. n. 146/1990 (la cosiddetta legge “anti-Cobas”), non prevedono assolutamente questo. Solo se la convocazione dello sciopero fosse ritenuta dalla Commissione di garanzia (non da chiunque, magari dal DS …) pregiudizievole “ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” e se il tentativo di conciliazione tra organizzazione sindacale proclamante e Governo non dovesse riuscire, solo allora il Presidente del Consiglio, o un Ministro delegato, potrebbe emanare un’ordinanza con “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1, comma 1” (art. 8, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Queste misure potrebbero anche prevedere la sostituzione degli scioperanti, ma non la configurazione di un reato come l’interruzione di pubblico servizio.
Infatti, “l’inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro … delle disposizioni contenute nell’ordinanza … è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile … da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000” (art. 9, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000). Inoltre, “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni … o che … non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso” (art. 4, comma 1, L. n. 146/1990 come modificato dalla L. n. 83/2000).
10. Da diversi anni gli scrutini si fanno quasi ovunque con software informatico e si mandano voti ed assenze via internet giorni prima della data stabilita per gli scrutini delle singole classi. È obbligatorio fornire queste informazioni prima della seduta del Consiglio di classe?
NO. Anche se in molte scuole si opera così per comodità bisogna comunque ribadire che non esiste alcun obbligo di comunicare anticipatamente alcunché. Anzi, le proposte di voto – perché, ricordiamo anche questo, il voto del singolo insegnante è solo una proposta mentre “la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe” e nella scuola secondaria di primo e secondo grado “dal consiglio di classe … presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza” (d.P.R. n. 122/2009, artt. 2 e 3 per elementare e media, artt. 4 e 6 per il superiore, art. 7 per la condotta) – possono essere presentate solo durante lo scrutinio non essendo prevista dalla normativa vigente nessun’altra modalità e quelle fatte ancora prima del termine delle lezioni sono assolutamente illegittime.
11. Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero orario, può il dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?
No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procede re, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque rinviato.

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