LA “FORMAZIONE” COATTA DEI DOCENTI

16 Novembre 2016

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La Legge 107/15 (la cosiddetta “buona scuola”) comma 124 definisce la formazione dei docenti di ruolo permanente, strutturale e obbligatoria.
Si tratta di un segmento molto rilevante della riforma renziana, perché esso è uno degli strumenti centrali della trasformazione della scuola.
Troviamo infatti nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” una definizione che non corrisponde al modello di una didattica efficace, consapevole e qualificante, perché punta su alcuni elementi, come la didattica digitale, mentre molti studi ormai dimostrano che l’apprendimento digitale non è automaticamente sinonimo di qualità, anzi, oppure vi si ritrova il richiamo tutto demagogico all’inclusione (mentre anche quest’anno tocchiamo con mano tagli continui al sostegno), alla didattica per competenze (che emargina sempre più i “saperi”), o il riferimento incessante e acritico all’alternanza scuola-lavoro, senza recepire minimamente né sottolineare quanto di negativo sta emergendo rispetto a tale pratica ( che spesso si contrappone proprio alla didattica) o ai sistemi di qualità e valutazione, ecc. Insomma, tutto, tranne che aggiornarci seriamente su ciò che dovremmo conoscere al meglio per poterlo insegnare al meglio!
E’ dunque necessario intervenire a livello di scuola sulla questione del piano della formazione, visto che i margini di scelta ci sono e visto che in ogni caso saremo chiamati a svolgere, ovviamente a titolo gratuito (mentre i “formatori” saranno ben remunerati), un lavoro di aggiornamento, del quale comunque, anche se su contenuti certamente diversi, c’è bisogno.

Ecco allora alcune indicazioni pratiche da seguire nei Collegi Docenti.

1. La legge non definisce alcun tetto di ore, anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” dice esplicitamente: “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte dci Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.
Nel “Piano Nazionale della Formazione” recentemente emanato dal MIUR mancano ancora le modalità di attuazione in termini di quantificazione temporale delle unità di formazione (in cui si devono articolare le attività di formazione).
2. Il nostro contratto di lavoro nell’art. 64 comma definisce e indica la formazione e l’aggiornamento come un DIRITTO e non come un diritto/dovere.
I presidi non possono nemmeno inserire la formazione all’interno nelle 40 ore in quanto e 40+40 ore sono disciplinate nelle lettere a) e b), del comma 3, dell’art. 29 del CCNL Scuola e riguardano varie attività funzionali (collegiali e non) obbligatoriamente previste, ma NON l’aggiornamento e la formazione, né inserire tetti minimi o massimi per la formazione perché non sono previsti nella normativa di riferimento ( Direttiva 170/2016-Piano di Formazione docenti 2016-2019, del 3 ottobre scorso) non possono aumentare il nostro orario di lavoro e senza alcun riconoscimento economico, indipendentemente dal Contratto di Lavoro! Dunque è solamente il Collegio che ha potere decisionale in materia.
3. Ricordiamoci e ricordiamo ai nostri colleghi che nel “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” è prevista la possibilità “di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione”. Dunque partendo dai nostri bisogni reali, è possibile adempiere alla formazione senza affidarsi ad esperti esterni o a piattaforme on-line, ma procedere alla costituzione di gruppi che autogestiscono il proprio percorso.
4. Se poi il Collegio Docenti decidesse per ambiti, modalità e impegni orari diversi da quelli auspicabili, occorrerà far mettere a verbale che Il Piano di Formazione della singola scuola dovrà contenere la previsione di massima delle azioni formative da rivolgere e che … la formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’ intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione ( Piano di Formazione docenti 2016-2019 del,3 ottobre 2016)

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