ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI: MA E’ PROPRIO VERO CHE DECIDONO UNILATERLMENTE I DIRIGENTI? FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

24 Luglio 2017

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Arrivano segnalazioni dalle scuole (e molti siti scolastici stanno già trattando la questione) che molti dirigenti, più realisti del re, hanno già espresso la volontà di agire con assoluta libertà e senza seguire particolari criteri o norme contrattuali sull’assegnazione dei docenti alle classi e, di conseguenza, non hanno predisposto le domade che i docenti devono presentare per richiedere i plessi e le classi.

In qualche scuola di Torino, in particolare, il dirigente scolastico ha fatto sapere che per il 2017/2018 sarà sua libera discrezione assegnare i docenti ai plessi e ovviamente alle classi, senza essere vincolato a qualsiasi criterio.

Facciamo un po’ di chiarezza: Per quanto riguarda l’assegnazione del docente alle classi è ancora in vigore la norma per cui il dirigente scolastico debba assegnare, salvo motivazioni esclusivamente oggettive, le classi sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’istituto.

La Legge 107 parla di organico dell’autonomia, ma non dice chiaramente che il dirigente scolastico possa spostare ad libitum dalle classi i docenti titolari per assegnarli ad attività di potenziamento o di sostituzione dei docenti assenti. D’altra parte il comma 73 dell’articolo unico della Legge 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato, ragion per cui quello specifico, inerente l’assegnazione dei docenti alle classi, deve realizzarsi seguendo determinati criteri scaturenti dagli organi collegiali e abbia in corpo una sua palese motivazione che deve essere alquanto strategica e funzionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del piano triennale dell’offerta formativa.

L’atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.

In un certo modo esistono quindi dei paletti che devono pur guidare le scelte dirigenziali; si tratta di fondamenti che trovano un riscontro più che nel recente TUPI (D.Lgs. n.165 del 2001), nell’art.396 del D.Lgs.297 del 1994, articolo che disciplina la funzione direttiva (per nulla in contrasto con l’art.25 del D.lgs.165) ove si legge che al personale direttivo spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Gli atti di gestione del dirigente scolastico devono quindi essere rispettosi dei suddetti criteri e riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L’obbligo di motivazione si fa risalire all’art.3 della Legge 241 del 1990 e nel rispetto degli articoli 1175 e 1375 del c.c. i quali regolano rispettivamente “comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”.

Ebbene in questa fattispecie il dirigente dovrà fornire congrua motivazione delle decisioni adottate, non dimenticando di rispettare i criteri in particolare quello della continuità nella classe e tiene conto della programmazione educativa stabilita nella scuola e delle scelte espresse nel PTOF. La motivazione serve a dare la possibilità a chi dovesse vedere lesi i propri diritti, di presentare reclamo contro le decisioni adottate dal dirigente scolastico.

Ricordiamo, in ogni caso, che ogni azione intrapresa dovrebbe tenere presente, il rispetto del principio di uguaglianza formale che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diseguale situazioni diverse e che non sia nemmeno corretto radiare i cosiddetti diritti quesiti senza valida motivazione, quest’ultima sempre scaturente dalla consultazione degli organi collegiali.

E’ il caso anche di ricordare che la Delibera ANAC n.430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi.

Magari qualche dirigente tirerà dal cilindro, oramai avviene sempre più spesso, la legge Brunetta (decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009); Ebbene noi risponderemo con la nota MIUR Prot. n.AOODGPER 6900 del 01/09/2011 che, tra le altre cose, comunica a chiare lettere che Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto ed conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:

1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario.

Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente.

2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l’insegnamento della lingua inglese .

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate alla direzione dell’istituto, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni.

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.

6. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata all’OM n. 64/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.

7. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;

b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;

c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;

d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la prima volta;

8. I docenti possono presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

Per eventuali problemi con i dirigenti vi invitiamo ad inviare una mail a: cobas.torino@gmail.com

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