ILLEGITTIME LE CATTEDRE ORARIO ECCEDENTI LE 18 ORE

30 Agosto 2017

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Come al solito in questo periodo, cominciano a arrivare notizie dalle varie scuole sull’assegnazione delle cattedre. Per quanto riguarda in particolare la scuola Superiore di II grado, si continua con l’illegittima costituzione di cattedre extra-large con più di 18 ore. Abbiamo già diffidato l’U.S.R. Piemonte, gli Ambiti Territoriali e le singole scuole, ma abbiamo notizia di numerose situazioni in cui i dirigenti non hanno applicato la normativa vigente che non rende possibile il superamento del limite delle 18 ore.

Invitiamo tutti i colleghi che venissero a conoscenza di casi analoghi di informarci tempestivamente scrivendo una mail a: cobas.torino@gmail.com

Di seguito il testo della diffida già inviata.

* * *

Al Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Al Dirigente dell’AT di Torino

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di Istruzione secondaria superiore della provincia di Torino

 

Oggetto:illegittimità formazione cattedre con oltre 18 ore – Atto stragiudiziale di comunicazione e diffida

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che negli organici docenti per l’a.s. 2017/2018 l’Amministrazione Scolastica ha provveduto a formare cattedre, di alcune classi di concorso, con oltre 18 ore di insegnamento settimanali.

Le SS.LL. sono chiaramente a conoscenza che tale pratica è assolutamente illegittima.

Infatti, è notorio che senza l’assenso dell’interessato/a non è possibile lo svolgimento di ore di lezione oltre quelle contrattualmente previste che per i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria sono determinate in 18 ore settimanali. Infatti, l’articolo 28, comma 5, del CCNL del Comparto Scuola 2006/2009 definisce in modo univoco, e senza eccezioni di sorta, in 18 ore settimanali l’orario di insegnamento dei docenti: “L’attività di insegnamento si svolge … in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Lo stesso articolo 28, al comma 6, precisa che: “negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.

Dalle norme pattizie citate risulta quindi, in modo evidente ed inconfutabile, che l’orario obbligatorio di cattedra nelle scuole secondarie non può superare le 18 ore settimanali. Si noti, a tale riguardo che l’articolo 22 della Legge n. 448/2001 (la c.d. finanziaria 2002) ribadiva in modo esplicito lo stesso concetto, ovverosia che l’orario di insegnamento oltre l’orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro collettivi, può essere attribuito soltanto con il consenso degli insegnanti: “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”. Tale eventualità è quindi possibile (ore eccedenti oltre le 18 settimanali) solo con attribuzione da parte del Dirigente Scolastico, previo consenso da parte dell’interessato/a, e solo nel caso in cui residuino ore non assegnate quali spezzoni di supplenza con contratto a tempo determinato a docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o d’istituto.

Si aggiunga che nemmeno l’art. 35, comma 1, della L. 289/2003 prevedeva la possibilità di superare il limite dell’orario obbligatorio di 18 ore. La norma, infatti, recita che “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.” Le cattedre “sono ricondotte a 18 ore settimanali”, ma neanche questa norma prevede il superamento di detto limite.

L’art. 19 del d.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 (GU n. 151 del 2 luglio 2009), recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, ha innovato la materia solo con la eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ma anch’esso non ha previsto, la possibilità di superare il limite delle 18 ore settimanali e testualmente al comma 4 ribadisce “I Dirigenti Scolastici … attribuiscono spezzoni orario fino a 6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Per ultima, la Nota MIUR 15.05.2017, prot. n. 21315 così recita a proposito delle cattedre in deroga alle 18 ore settimanali: ”Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal commaprecedente”, ma questa ipotesi residuale non può esser applicata in via preventiva alle cattedre.

Dunque l’obbligo di completamento della cattedra è fissato da tutte le norme sino alle 18 ore di insegnamento, e non oltre. Nessuna norma prevede la costituzione di cattedre oltre le 18 ore senza il consenso del docente, e solo con le procedure già richiamate in ordine all’assegnazione di ore eccedenti da parte dei Dirigenti Scolastici.

Con la costituzione di cattedre oltre le 18 ore, quindi, è stato violato palesemente il CCNL del Comparto Scuola e il d.P.R. n. 81/2009.

A sostegno di quanto affermato si ricorda che in svariati recenti contenziosi giurisdizionali è stato acclarato univocamente tale assunto e l’Amministrazione Scolastica è stata condannata dai Tribunali del Lavoro per aver illegittimamente costituito cattedre di insegnamento con oltre 18 ore, anche in insegnamenti, quali ad esempio scienze e disegno e storia dell’arte, per i quali i previgenti ordinamenti (previgenti perché non più in vigore) prevedevano la possibilità di costituire cattedre di 20 ore settimanali di insegnamento.

Le illegittime cattedre così costituite provocano e provocheranno un danno grave alle/ai docenti che diventano soprannumerari, a coloro cui vengono assegnate cattedre superiori alle 18 ore ed, infine, al personale docente precario che in tal modo si vedrà ridursi ulteriormente le ore di insegnamento, cui avrebbe diritto nel prossimo anno scolastico.

Tutto ciò premesso e considerato, e valutato che nessuna norma prevede che sia possibile attribuire una cattedra oltre le diciotto ore settimanali di insegnamento obbligatorie, la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS – Comitati di Base della Scuola

DIFFIDA

le SS.LL. in indirizzo per quanto di rispettiva competenza, e chiede che tutte le cattedre composte illegittimamente con oltre 18 ore settimanali di insegnamento siano ricondotte nell’ambito e nel limite delle diciotto ore obbligatorie.

Si segnala che in difetto si valuterà l’opportunità di presentare formale ricorso amministrativo giurisdizionale e patrocinare l’attivazione di ricorsi giurisdizionali da parte delle/dei colleghe/i illegittimamente danneggiati dai Vostri atti.

Si rimane in attesa di un Vostro urgente e formale riscontro e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

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