E' un'indennità che spetta ai lavoratori,
assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.
Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi
temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di
lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).
Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si
tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione,
molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione
del rapporto di lavoro.
PER QUANTO TEMPO
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata
dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per
coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.
QUANTO SPETTA
L’indennità di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i
primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi
successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della
retribuzione.
L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i
lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.
QUANDO CESSA
Il trattamento si interrompe quando il
lavoratore:
ha
percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
viene
avviato ad un nuovo lavoro
diventa
titolare di pensione diretta
viene
cancellato dalle liste di disoccupazione.
LA DOMANDA
Dopo essersi iscritti nelle liste dei
disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di
indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di
abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione
ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto
dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
con
assegno circolare;
con
bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
allo
sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente
bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio
pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate
bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Il diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione ordinaria decade sia nel caso di un nuovo rapporto di lavoro
dipendente di oltre 5 giorni (eventualmente dopo tale rapporto di lavoro
dipendente è possibile presentare una nuova domanda), che nel caso di
qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per
l’impiego (collaborazione occasionale o CO.CO.CO.).
In particolare i docenti delle
scuole superiori devono prestare attenzione a questa clausola nel caso siano
chiamati a svolgere i corsi di recupero