PREMESSA
GENERALE.
Per organico
del personale si intende l’insieme del personale, articolato per distinti
profili funzionale e tipologie, nonché classi di concorso, necessario al
funzionamento della scuola. Si parla di organici a livello regionale,
provinciale e di scuola. Qui ci occuperemo del livello di scuola.
Nel
linguaggio gergale si usa distinguere un organico di diritto e un organico di
fatto. Con organico di diritto si intende l’insieme dei posti necessari a far
funzionare una scuola sulla base della previsione che si fa l’anno precedente
sulla base delle iscrizioni degli alunni e di una serie di fattori che
considereremo sotto. Viene chiamato anche organico previsionale, e per
l’Amministrazione dà luogo a posti che vengono nel loro complesso considerati
stabili.
Per
organico di fatto si intende l’insieme dei posti nella situazione che si viene
a creare ad inizio d’anno, dopo cioè lo svolgimento degli scrutini, degli
esami, gli eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra.
Gli
Organici dei docenti si calcolano in base al numero delle classi, quelli degli
ATA in base al numero degli allievi.
La
Legge 268 2002 (che
ha convertito in Legge il D. L. 212/2002) ha modificato la norma della Legge
333/2001 che prevedeva che il numero delle classi in organico di fatto fosse
stabilizzato su quello di diritto, con la possibilità del dirigente scolastico
di aumentare l’organico di fatto sulla base di oggettivi aumenti delle
iscrizioni degli allievi. Ciò comporta di fatto il ritorno alla vecchia norma
per cui l’organico di fatto può subire modifiche in aumento o in diminuzione
in relazione all’incremento o al decremento delle iscrizioni degli allievi/e e
del numero delle classi formate.
FORMAZIONE
CLASSI.
Riferimenti
normativi: D.M.331 24/07/98, L.333/2001, D.I. n. 131 del 18/08/2002, Legge
289/2002 (finanziaria 2003), Legge 268/2002; Bozza di decreto sugli organici
trasmessa con C. M. 27 del 7/03/2003
La
formazione delle classi viene calcolata in base al numero degli alunni secondo
dei parametri precisi stabiliti per i diversi gradi di scuole.
SCUOLE
MATERNE: 15- 25
alunni/e per sezione
SCUOLE
ELEMENTARI: 10- 25
alunni/e per classe
Pluriclassi:
Con meno di 10 alunni si dà luogo ad una pluriclasse. Le pluriclassi possono
essere composte da un numero compreso tra i 6 e i 12 alunni
Il
numero delle classi dipende evidentemente dall’articolazione della scuola nei
diversi plessi. Il calcolo va fatto per singolo plesso, anche se le iscrizioni
sono relative ad un’unica istituzione scolastica.
SCUOLE
MEDIE: 15-25
alunni/e per classe
Se c’è
una sola sezione, il massimo è portato sino a 30 alunni. Con 31 alunni si
formano 2 classi.
Con meno
di 15 alunni la classe non si forma, a meno che non si tratti di zone montuose o
piccole isole, in cui i parametri scendono ad un minimo di 10 alunni.
Classi
successive: sono uguali al numero delle classi precedenti se c’è un numero
medio di 15 alunni.
N.
B.: Il nuovo schema di decreto legislativo interministeriale dà la possibilità
di accorpare due classi intermedie o terminali con un basso numero di allievi
alla sola condizione che vengano mantenuti intatti i gruppi classe di
provenienza.
ISTITUTI
SUPERIORI: 25
alunni/e per classe; 20 alunni per le prime classi funzionanti con un solo
corso.
Ricordiamo
che in presenza di più indirizzi all’interno dello stesso istituto la
formazione delle classi va normalmente prevista in modo distinto, dando così
luogo a posti in organico distinto. I docenti devono in linea di principio
essere utilizzati su cattedre inerenti lo stesso indirizzo. Solo in via
residuale, si può dar luogo a cattedre articolate su più indirizzi in gergo
vengono chiamate C. I. M. cattedre interne miste).
Prime
classi: vanno
considerati i seguenti parametri:
-
il numero degli
alunni iscritti dalle terze medie
-
ripetenze,
calcolate sulla media degli ultimi anni (in genere sugli ultimi tre anni)
-
dati scuole medie
(possono cambiare da un anno ad un altro)
-
scostamenti
storici tra iscrizioni e frequenze (ci sono scuole dove ci sono molti casi di
ritiri nel secondo quadrimestre, o viceversa iscrizioni tardive…)
-
elementi
oggettivi (per esempio cubature delle aule, capienza dei laboratori….)[1]
La bozza del D. I. sugli organici del 7/03/2003 prevede che
“ il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di
sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e
specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non
può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di
alunni di diversi indirizzi di studio.”
Classi
intermedie: Sono
uguali al numero delle classi precedenti se c’è un numero medio di 20 alunni/e.
Caso
particolare degli istituti tecnici, artistici o professionali con più
indirizzi: se il numero di alunni/e di una classe è inferiore a 15, e non si dà
luogo nemmeno ad una sezione, si può formare una classe articolata in più
indirizzi, se sussistono le seguenti condizioni:
-
il numero
complessivo degli alunni deve essere di 25 alunni;
-
il numero del
gruppo
-
il numero delle
ore comuni del quadro orario deve essere superiore al 50% (per esempio su un
quadro orario settimanale di 36 ore almeno 19 ore devono essere comuni). In
questi casi le classi si divideranno per i docenti di materie diverse.
Un altro
caso particolare, affine a quello delle classi articolate e che può essere
considerato un suo sottoinsieme proprio, è dato dalle classi bilingui.
Ricordiamo che la norma indica di calcolare nell’organico di diritto solo uno
dei docenti delle materie non comuni, quello dell’indirizzo con più allievi.
Così in una classe bilingue di francese e inglese, con 15 alunni che seguono
inglese e 12 francese, si calcolerà in organico di diritto solo il docente di
lingua inglese. Il docente di francese risulterà soltanto in organico di fatto,
se si conferma la previsione! E’ una finzione evidente, ma la norma così
dispone!
Classi
terminali: sono in
numero uguale a quello delle classi precedenti.
Il decreto
interministeriale del 18/08/2002 dà la possibilità di accorpare due classi
intermedie o terminali con un basso numero di allievi alla sola condizione che
vengano mantenuti intatti i gruppi classe di provenienza.
Formazione
classi con allievi/e in situazione di handicap.
In presenza di allievi/e portatori di handicap, si può (si badi: “può”,
non “deve”!!!!) formare una classe con meno di 20 allievi/e, in condizioni
particolari che i dirigenti devono chiarire. La finanziaria 2003 prevede che
all'individuazione
dell'alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare (…) entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Osservazioni
pratiche.
Come
abbiamo detto, il Decreto Legge 212 ripristina la possibilità di essere
dichiarati soprannumerari anche in organico di fatto. Perciò bisogna valutare
da scuola a scuola se il caso di
chiedere classi in più “a rischio” di soppressione a luglio, oppure perdere
una classe un organico di diritto e recuperarla in organico di fatto. Ciò
dipende anche dalle situazioni dei diversi gradi di scuole e delle classi di
concorso.
ORGANICI DOCENTI
(Riferimenti
normativi: D.M.331 24/07/98, L.333/2001, D.I. 131 del 18/08/02, Legge 268/2002,
Legge 289/2002, Bozza di D.I. sugli organici 7 marzo 2003)
Abbiamo
detto che l’organico dei docenti dipende essenzialmente dal numero delle
classi. A questo parametro fondamentale, se ne possono aggiungere altri che lo
correggono.
Nelle
scuole materne ed elementari sono stati introdotti i cosiddetti organici
funzionali, che dovrebbero in teoria (ma in pratica non è sempre così)
eliminare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, prevedendo
in anticipo tutte le necessità di una scuola, in modo da non avere docenti
soprannumerari non utilizzati, o necessità di ulteriori insegnanti per la
sopravvenuta necessità di formare a classi non indicate nell’organico
previsionale.
SCUOLE
MATERNE.
Nelle
scuole materne, nelle sezioni che
erogano un servizio di otto ore al giorno sono impegnate due docenti per classe.
Nelle sezioni che funzionano per sole 5 ore, è impegnata una sola insegnante.
A queste
docenti bisogna aggiungere l’insegnante di sostegno in casi di allievi
portatori di handicap.
Nelle
elementari il numero delle insegnanti, articolate per moduli, è stabilito dai
seguenti parametri:
-
il numero delle
classi
-
il numero degli
allievi/e
-
l’orario
settimanale delle lezioni (tempo normale- tempo pieno)
-
il numero dei
plessi (per cui le classi possono essere accorpate, se nello stesso plesso o
divise, se in plessi diversi)
-
il sostegno
all’handicap
-
l’insegnamento
della lingua 2
La legge
finanziaria e il D. I. 18/08/2002 si limitano a ad assicurare l’insegnamento
della lingua 2 nei limiti dell’organico della scuola, ossia utilizzando i
docenti specializzati in servizio nella scuola, e limitando
l’utilizzazione di docenti specialisti solo in casi di necessità. In pratica
il Ministero ha tagliato e sta continuando a tagliare gli organici, assicurando
soltanto la continuazione delle esperienze iniziate, ma senza allargare il
servizio alle nuove classi e al primo biennio. L’abolizione di posti di lingua
straniera obbliga molte/i docenti specializzate/i che occupano quei posti a
chiedere il trasferimento sui posti comuni.
Bisogna
comunque cercare di limitare questo taglio, facendo valere il principio che
devono essere assicurate le esperienze iniziate sino al termine del ciclo.
Il numero
degli insegnanti dipende dai seguenti parametri:
-
il numero delle
classi e l’articolazione del quadro orario
-
i progetti di
innovazione sperimentazione prevenzione recupero
-
il sostegno
all’handicap
Il D.I.
del 18/08/2002 prevede di procedere prima alla costituzione degli organici per
ciascuna cattedra sulla base di questi parametri, in base all’articolazione
delle cattedre sulla base dei decreti costitutivi di ciascuna cattedra.
Nelle
scuole con più sedi, qualora un docente perda ore nella sede di titolarità,
mantenendo però almeno sei ore, non perde la titolarità se può completare il
suo orario con altre sedi dello stesso istituto (anche in altri comuni) per
formare cattedre orario interne allo stesso istituto. La norma pone un limite a
questa composizione articolata della cattedra solo nella valutazione della
distanza tra le sedi, che è però prerogativa dei dirigenti.
Questa
norma che prevede l’uso degli spezzoni per formare cattedre articolate su più
sedi, può apparire in conflitto con i commi successivi del D.I., che prevedono
la eliminazione tendenziale di ogni spezzone. Infatti gli spezzoni di cattedra
che avanzano dopo l’attribuzione delle cattedre dovranno prioritariamente
essere assegnati agli insegnanti con orario di cattedra inferiore a 18 ore sino
al completamento a 18 ore.
La
Circolare 16 risolve questo possibile conflitto dicendo che prima di tutto
bisogna utilizzare prima gli spezzoni per completare la cattedra dei docenti che
perdono ore su una sede, e soltanto in via residuale procedere
all’attribuzione degli spezzoni agli altri docenti sino al completamento
dell’orario a 18 ore. Per realizzare questa ultima operazione di completamento
di cattedra, si possono anche scindere gli insegnamenti che sono accorpati nei
decreti costitutivi delle cattedre. Per esempio: nel caso dell’insegnamento di
Filosofia e Storia nei licei, si possono scindere le ore di storia dalle ore di
filosofia nella medesima classe e assegnare a due diversi insegnanti. Ma questa
operazione di scissione può essere effettuata solo in via residuale per
eliminare gli spezzoni, e non applicata come criterio generale di formazione
delle cattedre. E’ questa la prima norma che permette di scindere le cattedre
tradizionali per dar luogo a moduli organizzativi alternativi.
Ora la
Legge 289/2002 (finanziaria 2003) prevede: 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal
comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio
d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di
moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e
con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In
sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in
materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova
applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a
determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di
insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più
scuole.
La bozza
di decreto si spinge oltre, e specifica: In sede di prima attuazione e fino
all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora,
nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole
per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una
volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.
I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono
disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le
cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare
eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.
3. Per
l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre
all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione
staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le
diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle
sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia
disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la
titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto
di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità
viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto
e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di
titolari.
Questo è
uno dei punti fondamentali, perché la bozza di decreto non parla più delle
cattedre già costituite su più scuole (quindi nell’anno in corso), ma
prevede la possibilità di formare cattedre orario esterne a costo di modificare
l’organizzazione delle cattedre, purché venga mantenuta per quest’anno la
titolarità (quindi anche con uno spezzone di nove ore). L’Amministrazione
scolastica periferica interpreta che, poiché la titolarità comprende anche
l’eventuale completamento della cattedra con altre scuole (cattedra orario
esterna), si possono saturare le ore di cattedra sino a 18 ore anche producendo
un docente perdente ore. Ciò significa che quel docente non perde posto
quest’anno, l’anno prossimo.
Questo
punto può essere motivo di conflitto e di eventuale contenzioso con
l’Amministrazione.
Classi a tempo prolungato nella scuola media.
Per le classi a tempo
prolungato nella scuola media, sia il D. I. 18/08/2002 sia la nuova bozza
tacciono. L’unico riferimento lo troviamo nella Circolare del 7 marzo che
accompagna la bozza di D. I., che recita: Per la scuola media di 1° grado,
atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima
presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo prolungato, al fine di
garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica
richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile utilizzare
eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.
Questa
precisazione è importante, in quanto l’Amministrazione, già lo scorso anno
ha proceduto a portare a saturazione (18 ore) le ore di cattedra del tempo
prolungato, creando arbitrariamente spezzoni. Anche qui ci saranno contenziosi
con l’Amministrazione.
Abolizione dell’organico funzionale sperimentale
nelle scuole di secondo grado.
Il D.I.
18/08/2002 abroga il D.M. 105/2000 che prevedeva gli organici funzionali in via
di sperimentazione nelle scuole medie e superiori. Il D.M. 105/2000 contemplava
la possibilità di calcolare gli organici, oltre che in base al numero delle
classi e al quadro orario, in base ai seguenti parametri: insegnamenti
integrativi; copresenza o articolazione del gruppo classe; progetti di
orientamento, scuola lavoro, antidispersione, continuità negli istituti
comprensivi. Era prevista anche la possibilità di completamento orario con
spezzoni di cattedre in sedi staccate, su consenso dei docenti interessati.
Il D. I.
131 del 18/08/2002 dice che l’organico funzionale va riportato
progressivamente all’organico normale, senza però specificare i tempi di
questa contrazione di organico. La bozza di D. I. del 7/03/03 stabilisce che
l’organico funzionale viene riportato all’organico ordinamentale:
In relazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 7 del
decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato,
dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105,
concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di
istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la
dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella
configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti
titolari.
Organico
di sostegno.
La legge
448/2001, cioè la finanziaria 2002 riporta, anche se in modo generico,
l’organico degli insegnanti di sostegno alle effettive esigenze. In tal
supera, anche se non abroga esplicitamente, la norma precedente che rapportava
il numero degli insegnanti di sostegno al numero complessivo degli alunni di una
provincia, e determinava 1 insegnante di sostegno ogni 138 alunni.
I
direttori scolastici regionali hanno facoltà di concedere deroghe a questo
numero, ma sulla base di eventuali residui dell’organico regionale previsto
dal Ministero. Ma se si va a vedere la tabella allegata allo schema di decreto
interministeriale, il personale in dotazione organica di diritto dell’anno
2002 è identico a quello dell’anno scorso, e la dotazione complessiva
assegnata in deroga risulta inferiore agli scorsi anni. Anche sul sostegno
quest’anno ci saranno diverse centinaia di posti in meno.
PERSONALE
EDUCATIVO.
La legge
333/2001 ha unificato i ruoli provinciali del personale educativo maschile e
femminile, facendo dipendere l’organico del personale dal numero complessivo
di convittori (e semiconvittori) maschile e femminile. Il nuovo schema di D.I.
riducendo il personale educativo prevedendo i seguenti parametri:
1) in presenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno trenta convittori : cinque posti
b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un
posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o
semiconvittrici : sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto
oltre quelli di cui alla lettera c).
2) in assenza di convittori e/o convittrici
a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o
semiconvittrici : quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un
posto.
La Bozza del D.I. del 7/03/03 prevede che per quel che
concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita
esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici
semiconvittori e/o semiconvittrici. Per le istituzioni convittuali per non
vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto
precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.
ORGANICI
ATA. (Riferimenti
normativi: D.M. 201 del 10/08/2000, DL 24/07/2001)
Gli
organici ATA sono calcolati in base al numero degli alunni, indipendentemente
dal numero delle classi e, per quanto riguarda i collaboratori scolastici,
indipendentemente dagli spazi della scuola (anche questo come è ovvio ha dato
luogo a molte polemiche).
Il numero
complessivo degli allievi dà soltanto il numero base del personale ATA,
articolato per le diverse tipologie e funzioni, con un calcolo oggettivo sulla
base della tabella di riferimento, allegata al D.M. 201/2000. La stessa tabella
prevede, per ogni ordine e grado di scuola, tutti i fattori correttivi (numero
di plessi in cui la scuola è articolata, alunni, articolazione della scuola in
più corsi, entrate separate….)
Il Decreto
Ministeriale del 24 luglio 2001 ha abrogato la possibilità, prevista dal D. M.
201/2000, di incrementare il numero dei collaboratori scolastici e degli
assistenti amministrativi sulla base dell’esistenza nella scuola di progetti
di miglioramento dell’offerta formativa.
Aspetti
formali e procedurali.
La
competenza sugli organici del personale spetta ai dirigenti scolastici regionali,
sulla base delle proposte dei dirigenti delle singole istituzioni scolastiche. I
dirigenti scolastici devono comunicare le proposte di organico alle RSU in sede
di specifici incontri, consegnando tutta la relativa documentazione (piano
formazione classi e piano organico docenti e ATA). Si tratta di un obbligo di
informazione preventiva (articolo 6 CCNL 1999). Poi devono sentire gli organi
collegiali (art. 22 legge 448/2001), e solo allora deve comunicare le proposte
di organico al SIMPI (Sistema Informatico del Ministero della P.I.) e poi
inviarli al Centro Servizi Amministrativi. (ex Provveditorato). Comunicare le
proposte di organico alle RSU dopo che gli organici sono stati digitati o
addirittura trasmessi al C.S.A. è comportamento antisindacale. Gli organici
comunque non sono materia di contrattazione di istituto.