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GUIDA RAPIDA AGLI ORGANICI DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2003-04

PREMESSA GENERALE.

Per organico del personale si intende l’insieme del personale, articolato per distinti profili funzionale e tipologie, nonché classi di concorso, necessario al funzionamento della scuola. Si parla di organici a livello regionale, provinciale e di scuola. Qui ci occuperemo del livello di scuola.

Nel linguaggio gergale si usa distinguere un organico di diritto e un organico di fatto. Con organico di diritto si intende l’insieme dei posti necessari a far funzionare una scuola sulla base della previsione che si fa l’anno precedente sulla base delle iscrizioni degli alunni e di una serie di fattori che considereremo sotto. Viene chiamato anche organico previsionale, e per l’Amministrazione dà luogo a posti che vengono nel loro complesso considerati stabili.

Per organico di fatto si intende l’insieme dei posti nella situazione che si viene a creare ad inizio d’anno, dopo cioè lo svolgimento degli scrutini, degli esami, gli eventuali trasferimenti da una scuola ad un’altra.

Gli Organici dei docenti si calcolano in base al numero delle classi, quelli degli ATA in base al numero degli allievi.

 

La Legge 268 2002 (che ha convertito in Legge il D. L. 212/2002) ha modificato la norma della Legge 333/2001 che prevedeva che il numero delle classi in organico di fatto fosse stabilizzato su quello di diritto, con la possibilità del dirigente scolastico di aumentare l’organico di fatto sulla base di oggettivi aumenti delle iscrizioni degli allievi. Ciò comporta di fatto il ritorno alla vecchia norma per cui l’organico di fatto può subire modifiche in aumento o in diminuzione in relazione all’incremento o al decremento delle iscrizioni degli allievi/e e del numero delle classi formate.

 

FORMAZIONE CLASSI.

Riferimenti normativi: D.M.331 24/07/98, L.333/2001, D.I. n. 131 del 18/08/2002, Legge 289/2002 (finanziaria 2003), Legge 268/2002; Bozza di decreto sugli organici trasmessa con C. M. 27 del 7/03/2003 

La formazione delle classi viene calcolata in base al numero degli alunni secondo dei parametri precisi stabiliti per i diversi gradi di scuole. 

 

SCUOLE MATERNE: 15- 25 alunni/e per sezione 

 

SCUOLE ELEMENTARI: 10- 25 alunni/e per classe

Pluriclassi: Con meno di 10 alunni si dà luogo ad una pluriclasse. Le pluriclassi possono essere composte da un numero compreso tra i 6 e i 12 alunni

Il numero delle classi dipende evidentemente dall’articolazione della scuola nei diversi plessi. Il calcolo va fatto per singolo plesso, anche se le iscrizioni sono relative ad un’unica istituzione scolastica.

 

SCUOLE MEDIE: 15-25 alunni/e per classe

Se c’è una sola sezione, il massimo è portato sino a 30 alunni. Con 31 alunni si formano 2 classi.

Con meno di 15 alunni la classe non si forma, a meno che non si tratti di zone montuose o piccole isole, in cui i parametri scendono ad un minimo di 10 alunni.

Classi successive: sono uguali al numero delle classi precedenti se c’è un numero medio di 15 alunni.

N. B.: Il nuovo schema di decreto legislativo interministeriale dà la possibilità di accorpare due classi intermedie o terminali con un basso numero di allievi alla sola condizione che vengano mantenuti intatti i gruppi classe di provenienza. 

 

ISTITUTI SUPERIORI: 25 alunni/e per classe; 20 alunni per le prime classi funzionanti con un solo corso.

Ricordiamo che in presenza di più indirizzi all’interno dello stesso istituto la formazione delle classi va normalmente prevista in modo distinto, dando così luogo a posti in organico distinto. I docenti devono in linea di principio essere utilizzati su cattedre inerenti lo stesso indirizzo. Solo in via residuale, si può dar luogo a cattedre articolate su più indirizzi in gergo vengono chiamate C. I. M. cattedre interne miste).

Prime classi: vanno considerati i seguenti parametri:

-          il numero degli alunni iscritti dalle terze medie

-          ripetenze, calcolate sulla media degli ultimi anni (in genere sugli ultimi tre anni)

-          dati scuole medie (possono cambiare da un anno ad un altro)

-          scostamenti storici tra iscrizioni e frequenze (ci sono scuole dove ci sono molti casi di ritiri nel secondo quadrimestre, o viceversa iscrizioni tardive…)

-          elementi oggettivi (per esempio cubature delle aule, capienza dei laboratori….)[1]

La bozza del D. I. sugli organici del 7/03/2003 prevede che “ il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.”

 

Classi intermedie: Sono uguali al numero delle classi precedenti se c’è un numero medio di 20 alunni/e.

Caso particolare degli istituti tecnici, artistici o professionali con più indirizzi: se il numero di alunni/e di una classe è inferiore a 15, e non si dà luogo nemmeno ad una sezione, si può formare una classe articolata in più indirizzi, se sussistono le seguenti condizioni:

-          il numero complessivo degli alunni deve essere di 25 alunni;

-          il numero del gruppo

-          il numero delle ore comuni del quadro orario deve essere superiore al 50% (per esempio su un quadro orario settimanale di 36 ore almeno 19 ore devono essere comuni). In questi casi le classi si divideranno per i docenti di materie diverse.

Un altro caso particolare, affine a quello delle classi articolate e che può essere considerato un suo sottoinsieme proprio, è dato dalle classi bilingui. Ricordiamo che la norma indica di calcolare nell’organico di diritto solo uno dei docenti delle materie non comuni, quello dell’indirizzo con più allievi. Così in una classe bilingue di francese e inglese, con 15 alunni che seguono inglese e 12 francese, si calcolerà in organico di diritto solo il docente di lingua inglese. Il docente di francese risulterà soltanto in organico di fatto, se si conferma la previsione! E’ una finzione evidente, ma la norma così dispone!

 

Classi terminali: sono in numero uguale a quello delle classi precedenti.

Il decreto interministeriale del 18/08/2002 dà la possibilità di accorpare due classi intermedie o terminali con un basso numero di allievi alla sola condizione che vengano mantenuti intatti i gruppi classe di provenienza. 

 

Formazione classi con allievi/e in situazione di handicap. In presenza di allievi/e portatori di handicap, si può (si badi: “può”, non “deve”!!!!) formare una classe con meno di 20 allievi/e, in condizioni particolari che i dirigenti devono chiarire. La finanziaria 2003 prevede che

all'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare (…) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Osservazioni pratiche.

Come abbiamo detto, il Decreto Legge 212 ripristina la possibilità di essere dichiarati soprannumerari anche in organico di fatto. Perciò bisogna valutare da scuola a scuola se  il caso di chiedere classi in più “a rischio” di soppressione a luglio, oppure perdere una classe un organico di diritto e recuperarla in organico di fatto. Ciò dipende anche dalle situazioni dei diversi gradi di scuole e delle classi di concorso.

 

 

 

ORGANICI DOCENTI

(Riferimenti normativi: D.M.331 24/07/98, L.333/2001, D.I. 131 del 18/08/02, Legge 268/2002, Legge 289/2002, Bozza di D.I. sugli organici 7 marzo 2003)

 

Abbiamo detto che l’organico dei docenti dipende essenzialmente dal numero delle classi. A questo parametro fondamentale, se ne possono aggiungere altri che lo correggono.

Nelle scuole materne ed elementari sono stati introdotti i cosiddetti organici funzionali, che dovrebbero in teoria (ma in pratica non è sempre così) eliminare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, prevedendo in anticipo tutte le necessità di una scuola, in modo da non avere docenti soprannumerari non utilizzati, o necessità di ulteriori insegnanti per la sopravvenuta necessità di formare a classi non indicate nell’organico previsionale.

 

SCUOLE MATERNE.

Nelle scuole materne, nelle sezioni  che erogano un servizio di otto ore al giorno sono impegnate due docenti per classe. Nelle sezioni che funzionano per sole 5 ore, è impegnata una sola insegnante.

A queste docenti bisogna aggiungere l’insegnante di sostegno in casi di allievi portatori di handicap.

 

 

SCUOLE ELEMENTARI

Nelle elementari il numero delle insegnanti, articolate per moduli, è stabilito dai seguenti parametri: 

-          il numero delle classi

-          il numero degli allievi/e

-          l’orario settimanale delle lezioni (tempo normale- tempo pieno)

-          il numero dei plessi (per cui le classi possono essere accorpate, se nello stesso plesso o divise, se in plessi diversi)

-          il sostegno all’handicap

-          l’insegnamento della lingua 2

La legge finanziaria e il D. I. 18/08/2002 si limitano a ad assicurare l’insegnamento della lingua 2 nei limiti dell’organico della scuola, ossia utilizzando i docenti specializzati in servizio nella scuola, e limitando l’utilizzazione di docenti specialisti solo in casi di necessità. In pratica il Ministero ha tagliato e sta continuando a tagliare gli organici, assicurando soltanto la continuazione delle esperienze iniziate, ma senza allargare il servizio alle nuove classi e al primo biennio. L’abolizione di posti di lingua straniera obbliga molte/i docenti specializzate/i che occupano quei posti a chiedere il trasferimento sui posti comuni.

Bisogna comunque cercare di limitare questo taglio, facendo valere il principio che devono essere assicurate le esperienze iniziate sino al termine del ciclo.

 

SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

Il numero degli insegnanti dipende dai seguenti parametri:

-          il numero delle classi e l’articolazione del quadro orario

-          i progetti di innovazione sperimentazione prevenzione recupero

-          il sostegno all’handicap

Il D.I. del 18/08/2002 prevede di procedere prima alla costituzione degli organici per ciascuna cattedra sulla base di questi parametri, in base all’articolazione delle cattedre sulla base dei decreti costitutivi di ciascuna cattedra.

Nelle scuole con più sedi, qualora un docente perda ore nella sede di titolarità, mantenendo però almeno sei ore, non perde la titolarità se può completare il suo orario con altre sedi dello stesso istituto (anche in altri comuni) per formare cattedre orario interne allo stesso istituto. La norma pone un limite a questa composizione articolata della cattedra solo nella valutazione della distanza tra le sedi, che è però prerogativa dei dirigenti.

Questa norma che prevede l’uso degli spezzoni per formare cattedre articolate su più sedi, può apparire in conflitto con i commi successivi del D.I., che prevedono la eliminazione tendenziale di ogni spezzone. Infatti gli spezzoni di cattedra che avanzano dopo l’attribuzione delle cattedre dovranno prioritariamente essere assegnati agli insegnanti con orario di cattedra inferiore a 18 ore sino al completamento a 18 ore.

La Circolare 16 risolve questo possibile conflitto dicendo che prima di tutto bisogna utilizzare prima gli spezzoni per completare la cattedra dei docenti che perdono ore su una sede, e soltanto in via residuale procedere all’attribuzione degli spezzoni agli altri docenti sino al completamento dell’orario a 18 ore. Per realizzare questa ultima operazione di completamento di cattedra, si possono anche scindere gli insegnamenti che sono accorpati nei decreti costitutivi delle cattedre. Per esempio: nel caso dell’insegnamento di Filosofia e Storia nei licei, si possono scindere le ore di storia dalle ore di filosofia nella medesima classe e assegnare a due diversi insegnanti. Ma questa operazione di scissione può essere effettuata solo in via residuale per eliminare gli spezzoni, e non applicata come criterio generale di formazione delle cattedre. E’ questa la prima norma che permette di scindere le cattedre tradizionali per dar luogo a moduli organizzativi alternativi.

 

Ora la Legge 289/2002 (finanziaria 2003) prevede: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole.

 

La bozza di decreto si spinge oltre, e specifica: In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione qualora, nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole medie di 1° grado le cattedre sono ricondotte a 18 ore nei limiti in cui sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

 

Questo è uno dei punti fondamentali, perché la bozza di decreto non parla più delle cattedre già costituite su più scuole (quindi nell’anno in corso), ma prevede la possibilità di formare cattedre orario esterne a costo di modificare l’organizzazione delle cattedre, purché venga mantenuta per quest’anno la titolarità (quindi anche con uno spezzone di nove ore). L’Amministrazione scolastica periferica interpreta che, poiché la titolarità comprende anche l’eventuale completamento della cattedra con altre scuole (cattedra orario esterna), si possono saturare le ore di cattedra sino a 18 ore anche producendo un docente perdente ore. Ciò significa che quel docente non perde posto quest’anno, l’anno prossimo.

Questo punto può essere motivo di conflitto e di eventuale contenzioso con l’Amministrazione.

 

 

 

Classi a tempo prolungato nella scuola media.

Per le classi a tempo prolungato nella scuola media, sia il D. I. 18/08/2002 sia la nuova bozza tacciono. L’unico riferimento lo troviamo nella Circolare del 7 marzo che accompagna la bozza di D. I., che recita: Per la scuola media di 1° grado, atteso che le cattedre di orario inferiore alle 18 ore sono in linea di massima presenti nelle scuole con classi funzionanti a tempo prolungato, al fine di garantire gli spazi di flessibilità che tale forma di organizzazione scolastica richiede, la riconduzione a 18 ore è operata solo se sia possibile utilizzare eventuali spezzoni residui dopo la formazione delle cattedre interne.

Questa precisazione è importante, in quanto l’Amministrazione, già lo scorso anno ha proceduto a portare a saturazione (18 ore) le ore di cattedra del tempo prolungato, creando arbitrariamente spezzoni. Anche qui ci saranno contenziosi con l’Amministrazione.

 

Abolizione dell’organico funzionale sperimentale nelle scuole di secondo grado.

Il D.I. 18/08/2002 abroga il D.M. 105/2000 che prevedeva gli organici funzionali in via di sperimentazione nelle scuole medie e superiori. Il D.M. 105/2000 contemplava la possibilità di calcolare gli organici, oltre che in base al numero delle classi e al quadro orario, in base ai seguenti parametri: insegnamenti integrativi; copresenza o articolazione del gruppo classe; progetti di orientamento, scuola lavoro, antidispersione, continuità negli istituti comprensivi. Era prevista anche la possibilità di completamento orario con spezzoni di cattedre in sedi staccate, su consenso dei docenti interessati.

Il D. I. 131 del 18/08/2002 dice che l’organico funzionale va riportato progressivamente all’organico normale, senza però specificare i tempi di questa contrazione di organico. La bozza di D. I. del 7/03/03 stabilisce che l’organico funzionale viene riportato all’organico ordinamentale:

In relazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale n. 131 del 18 agosto 2002 che ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000 n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

 

Organico di sostegno.

La legge 448/2001, cioè la finanziaria 2002 riporta, anche se in modo generico, l’organico degli insegnanti di sostegno alle effettive esigenze. In tal supera, anche se non abroga esplicitamente, la norma precedente che rapportava il numero degli insegnanti di sostegno al numero complessivo degli alunni di una provincia, e determinava 1 insegnante di sostegno ogni 138 alunni.

I direttori scolastici regionali hanno facoltà di concedere deroghe a questo numero, ma sulla base di eventuali residui dell’organico regionale previsto dal Ministero. Ma se si va a vedere la tabella allegata allo schema di decreto interministeriale, il personale in dotazione organica di diritto dell’anno 2002 è identico a quello dell’anno scorso, e la dotazione complessiva assegnata in deroga risulta inferiore agli scorsi anni. Anche sul sostegno quest’anno ci saranno diverse centinaia di posti in meno.

 

PERSONALE EDUCATIVO.

La legge 333/2001 ha unificato i ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, facendo dipendere l’organico del personale dal numero complessivo di convittori (e semiconvittori) maschile e femminile. Il nuovo schema di D.I. riducendo il personale educativo prevedendo i seguenti parametri:

1) in presenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno trenta convittori : cinque posti
b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un posto;
d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) in assenza di convittori e/o convittrici

a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.

 

La Bozza del D.I. del 7/03/03 prevede che per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a), la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici. Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

 

ORGANICI ATA. (Riferimenti normativi: D.M. 201 del 10/08/2000, DL 24/07/2001)

Gli organici ATA sono calcolati in base al numero degli alunni, indipendentemente dal numero delle classi e, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, indipendentemente dagli spazi della scuola (anche questo come è ovvio ha dato luogo a molte polemiche).

Il numero complessivo degli allievi dà soltanto il numero base del personale ATA, articolato per le diverse tipologie e funzioni, con un calcolo oggettivo sulla base della tabella di riferimento, allegata al D.M. 201/2000. La stessa tabella prevede, per ogni ordine e grado di scuola, tutti i fattori correttivi (numero di plessi in cui la scuola è articolata, alunni, articolazione della scuola in più corsi, entrate separate….)

Il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2001 ha abrogato la possibilità, prevista dal D. M. 201/2000, di incrementare il numero dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi sulla base dell’esistenza nella scuola di progetti di miglioramento dell’offerta formativa.

 

Aspetti formali e procedurali.

La competenza sugli organici del personale spetta ai dirigenti scolastici regionali, sulla base delle proposte dei dirigenti delle singole istituzioni scolastiche. I dirigenti scolastici devono comunicare le proposte di organico alle RSU in sede di specifici incontri, consegnando tutta la relativa documentazione (piano formazione classi e piano organico docenti e ATA). Si tratta di un obbligo di informazione preventiva (articolo 6 CCNL 1999). Poi devono sentire gli organi collegiali (art. 22 legge 448/2001), e solo allora deve comunicare le proposte di organico al SIMPI (Sistema Informatico del Ministero della P.I.) e poi inviarli al Centro Servizi Amministrativi. (ex Provveditorato). Comunicare le proposte di organico alle RSU dopo che gli organici sono stati digitati o addirittura trasmessi al C.S.A. è comportamento antisindacale. Gli organici comunque non sono materia di contrattazione di istituto.

 



[1] Vedi l’articolo 18 comma 5 del D.M. 331/98.

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