IL TAR DEL LAZIO, GRAZIE AL RICORSO PATROCINATO DAI COBAS, AMMETTE IN GAE (con riserva) LE MAESTRE TORINESI

14 Agosto 2016

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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso R.G. n. 9214 del 2016, proposto da ………………………………, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessio Ariotto C.F. TTLSS64S01L219V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Luberto, in Roma, viale delle Milizie, n. 9;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, non
costituito in giudizio;
nei confronti di…………………………………………….., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del D.M. 22 giugno 2016 n. 495, relativo alle operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 ove non prevede la possibilità di inserimento in graduatoria dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod.
proc. amm.;
1.Preso atto, in via preliminare, dell’orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della
giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);
Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle
sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i
diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura”
delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;
Vista l’Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P., secondo cui non appare opportuno
discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall’orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze
citate nella Ordinanza di rimessione (cfr.: sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce
cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002,
hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;
Ravvisata la sussistenza del prescritto “periculum in mora”, in quanto la decisione collegiale alla
prossima camera di consiglio estiva del 14.9.2016 – utile per consentire il rispetto dei termini a
difesa della controparte, ai sensi dell’art.55, comma 5° cpa- potrebbe giungere non
tempestivamente;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare di misure monocratiche,
finalizzata all’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, in attesa della definizione, da
parte dell’Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza
n.364 del 29 gennaio 2016;
2. Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche
dall’art.1 cpa, che, ai sensi dell’art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole
individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i
presupposti di cui all’art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la
pubblicazione sul sito web dell’intimata Amministrazione – sia in sede centrale che in ciascuna delle
sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché del presente Decreto, con
l’indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l’intimata
Amministrazione);
Ritenuto, altresì, che il deposito in segreteria della prova del compimento del prescritto
adempimento dovrà aver luogo al più presto possibile, nel rispetto dei termini di difesa previsti per i
controinteressati, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, cpa;
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l’effetto, ordina l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE,
ferma ed impregiudicata ogni decisione collegiale, anche in sede cautelare;
2)autorizza ai sensi dell’art. 41, 4°comma, cpa, la notifica del ricorso e del presente decreto per
pubblici proclami, – sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti- nei sensi e
nei modi di cui in parte motiva.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.9.2016.
Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto presso la sede reale dell’Amministrazione intimata.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 agosto 2016.
Il Presidente
Concetta Anastasi