Istanze di part-time del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato – a.s. 2026-2027

17 Febbraio 2026

RSS
Facebook
Google+
https://www.cobascuolatorino.it/2026/02/istanze-di-part-time-del-personale-docente-educativo-ed-ata-a-tempo-indeterminato-a-s-2026-2027">
Twitter

Con riferimento a quanto in oggetto, si rammenta che il 15 marzo 2026 (O.M. n. 55 del 13/02/1998) scade il termine per la presentazione annuale presso le segreterie scolastiche delle istanze volte ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il rientro al tempo pieno ovvero la modifica dell’orario e/o della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale; si fa presente che il suddetto termine (15 marzo 2026) non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2026 e che ha già dovuto manifestare entro il 21/10/2025 la volontà di continuare a prestare servizio in regime di “part-time + pensione”.
Al fine della presentazione delle istanze di part time presso le segreterie scolastiche, si mettono a disposizione del personale interessato dei modelli di istanza (All. 1): uno per il personale docente ed uno per il personale ATA.

Entro martedì 31 marzo 2026 le Istituzioni Scolastiche dovranno trasmettere a quest’Ambito territoriale (Uffici funzionamento personale docente ed ATA) i nominativi del personale richiedente il part-time, il rientro a tempo pieno ovvero eventuali modifiche attraverso la compilazione degli allegati elenchi: uno relativo al personale docente, l’altro al personale ATA (All. 2).

Si ricorda che di norma il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la durata di due anni scolastici per un numero di ore settimanali almeno del 50%. Non dovrà richiedere alcuna proroga il personale che, al termine dei due anni, decida di proseguire il rapporto di lavoro part-time. Il ritorno al tempo pieno, invece, va esplicitamente richiesto.
Le eventuali domande di personale che intende rientrare a tempo pieno solamente dopo un anno di rapporto di lavoro in regime di part time (art. 11 dell’O.M. n. 446/97) possono essere accolte sulla base di motivate esigenze.

Anteprima Pdf: