Pubblicata l’Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026 con cui si avviano le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27.
Date presentazione domanda
- Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
- Personale ATA: dal 23 marzo al 13 aprile – pubblicazione movimenti 12 giugno 2026;
- Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.
Chi può presentare domanda
- Docenti titolari nella scuola (nella stessa classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
- Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);
- Docenti neo-immessi in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 e precedenti.
- Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono usufruire della DEROGA;
- Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
- Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Chi non può presentare domanda
- docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);
- docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
- docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Docenti assunti da concorso PNRR: chi può presentare domanda
- i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) e rientranti in una delle suddette deroghe;
- i docenti assunti a tempo determinato, i quali conseguano l’abilitazione entro il 31/12 (con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato) e rientrino in una delle suddette deroghe;
- i docenti assunti a tempo indeterminato (quindi abilitati) che risulteranno soprannumerari ovvero i beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE.
Domanda contemporanea per trasferimento e passaggio di ruolo: quale prevale
Nel caso di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e domanda di passaggio di ruolo, il docente non ha la possibilità di indicare un ordine di priorità tra le due domande, in quanto prevale in ogni caso il passaggio di ruolo.
La vergogna delle deroghe
Il vincolo triennale si applica a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2023/24 e a chi ottiene la mobilità su scelta puntuale di scuola, indipendentemente dall’anno di assunzione. Prima delle modifiche, queste categorie potevano chiedere il trasferimento anticipato qualora avessero figli under 16 o un genitore con più di 65 anni a carico: entrambe le condizioni rappresentavano due delle deroghe più usate in assoluto. Con il CCNI definitivo, i docenti con figli tra i 14 e i 16 anni perdono il diritto alla deroga, così come perdono questa possibilità tutti coloro che, da celibi, nubili, separati o divorziati, avevano la necessità di avvicinarsi a un genitore anziano.
Rimangono valide le deroghe legate alla Legge 104/1992, al congedo biennale per assistenza al familiare disabile ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001, e alla condizione di coniuge o figlio di mutilato o invalido civile ai sensi della L. 118/1971. Sul fronte del ricongiungimento familiare ordinario, il CCNI 2025-2028 riconosce 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, estendendo per la prima volta questo diritto anche al convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016.
CONSULENZA COBAS SCUOLA
Per la consulenza, agli iscritti e a chi intende iscriversi, bisogna compilare il seguente form: https://forms.gle/6wKqPjoWwQqHcJDc6
Intanto è fondamentale compilare gli allegati (per tutti quelli che non hanno fatto gli scorsi anni la domanda) e portarli in sede in formato digitale (possibilmente in chiavetta usb).
Senza questi allegati è impossibile compilare la domanda
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola dell’infanzia
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria
- Allegato D– Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola secondaria
- Allegato F– Dichiarazione di servizio continuativo scuola infanzia, primaria e secondaria
- Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe (aspettiamo che il modulo venga pubblicato da Ministero)
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo personale docente
Titoli generali in formato word
- Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni
- Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92
- Dichiarazione attestante il proprio stato di disabilità
Dopo la prenotazione sarete contattati per l’appuntamento, si prega gentilmente di non inviare ulteriori mail, sarete tutte/i contattati
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