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Permessi straordinari per diritto allo studio (150 Ore). Presentazione delle domande per l’anno 2012
14 Ottobre 2011
17 Gennaio 2011
Con C.M n. 100 del 29/12/2010 il MIUR ha emanato le disposizioni operative relative alle domande di pensionamento aventi effetto dal 1/9/2011.Il D.M. n. 99 del 28/12/2010 fissa, all’art. 1, il termine finale del 11 febbraio 2011 per la presentazione , da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a …
22 Dicembre 2010
Pubblicato il decreto prot. n. 190338/C.12.a del 20.12.2010 con allegati gli elenchi degli ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio, per l’anno solare 2011, ai sensi dell’art. 3 del DPR 395/88 e del CCDR sottoscritto in data 27.10.2006. Si ricorda in proposito che: i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno …
12 Dicembre 2010
Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.
Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.
Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.
Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..
Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.
Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE
10 Novembre 2010
Ulteriore conferma a quello che, come Cobas, abbiamo sempre detto e pubblicato sul nostro vademecum “salvadocenti”
Il non collaborazionismo e la denuncia di situazioni di illegalità nelle scuole comincia a dare qualche frutto
Il ministero dell’Istruzione con la nota prot n. 9839 fornisce indicazioni e chiarimenti ai Dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche” . Nel richiamare la nota prot. 14991 del 9.10.2009, l’Amministrazione evidenzia che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”. Il MIUR ribadisce, pertanto, che qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di “contemporaneità non programmata”, o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo, i dirigenti possono assumere supplenti “anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.
Nella nota viene evidenziata, anche, l’opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. E’, inoltre, sottolineato che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del Fondo di istituto “visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse”.
Materie di contrattazione d’istituto, orari di lavoro, assegnazione sedi di servizio ed utilizzazione del personale docente ed ATA. Erronea disapplicazione contratti ed erronea applicazione D.L.vo n° 150/2009.
- Sentenza INPS Torino su applicazione legge Brunetta
- Sentenza giudice del lavoro di Trieste sulla legge Brunetta
12 Ottobre 2010
10 Ottobre 2010
Manchette Sciopero Generale Scuola 15 Ottobre 2010
4 Ottobre 2010
Sciopero Generale della Scuola 15 Ottobre 2010
18 Settembre 2010
Campagna contro l’illegalità e il collaborazionismo
19 Luglio 2010
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