nomina di personale supplente temporaneo

25 Maggio 2010

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Finalmente anche il Miur ha dovuto scrivere quanto sosteniamo da tempo:

– se non ci sono colleghi con le ore a disposizione (ormai quasi nessuno);
– se non vengono richieste le “ore eccedenti” ex art. art. 30 Ccnl 2006/2009 dai colleghi già in servizio (speriamo che i colleghi non diano la disponibilità)
al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici delle scuole superiori possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.

Scarica la circolare e falla conoscere a tutti i tuoi colleghi

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