I Supplenti devono essere nominati anche per un giorno

10 Novembre 2010

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Ulteriore conferma a quello che, come Cobas, abbiamo sempre detto e pubblicato sul nostro vademecum “salvadocenti”

Il non collaborazionismo e la denuncia di situazioni di illegalità nelle scuole comincia a dare qualche frutto

Il ministero dell’Istruzione con la nota prot n. 9839 fornisce indicazioni e chiarimenti ai Dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche” . Nel richiamare la nota prot. 14991 del 9.10.2009, l’Amministrazione evidenzia che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”.  Il MIUR ribadisce, pertanto, che qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di “contemporaneità non programmata”, o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo, i dirigenti possono assumere supplenti “anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.

Nella nota viene evidenziata, anche, l’opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.  E’, inoltre, sottolineato che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del Fondo di istituto “visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse”.

 

 

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