Graduatorie di istituto docenti: possibile l’inserimento in II fascia anche per chi non è incluso in III

6 Giugno 2015

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  • Il MIUR ha emanato il decreto prot. n. 326 del 3.6.2015 (trasmesso dalla nota 16479 del 4.6.2015) con il quale si sostituisce il DM 248 del 4.5.2015 relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di istituto di seconda fascia (cosiddette “finestre”).

    Si ricorda che la procedura è rivolta agli aspiranti docenti supplenti che acquisiscono l’abilitazione entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno di vigenza del triennio di validità delle graduatorie di istituto.

    Le modifiche apportate rispetto al precedente decreto soppresso riguardano:

    • la possibilità di inserimento nell’elenco aggiuntivo della seconda fascia anche degli aspiranti della scuola secondaria di primo e secondo grado che non siano già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di istituto (analogamente a quanto previsto per la scuola dell’infanzia e primaria);
    • la valutazione dei titoli posseduti entro i termini che saranno previsti per la rispettiva finestra di inserimento (1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno).

    Restano confermate:

    • la precedenza assoluta, in attesa di costituzione delle “finestre”, nell’attribuzione delle supplenze per quegli aspiranti che siano già inseriti nella terza fascia delle graduatorie. A tale fine dovrà essere presentata domanda tramite POLIS alla “scuola-polo”. Si ribadisce che questa possibilità è rivolta ai soli supplenti della scuola secondaria che con il titolo di studio hanno potuto chiedere l’inclusione in terza fascia entro il 23.6.2014. Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, infatti, non è stata costituita la terza fascia a seguito della coincidenza tra titolo di studio e abilitazione;
    • la possibilità di presentare il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito negli stessi termini del 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno (senza alcun aggiornamento del punteggio);
    • la possibilità di messa a disposizione, con criteri non precisati nel provvedimento, per l’assegnazione delle supplenze, in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie di istituto, agli aspiranti in possesso di abilitazione e di specializzazione per il sostegno.

    I termini per la presentazione delle domande saranno di volta in volta definiti con apposito decreto direttoriale.

  • Scarica Nota
  • Scarica Decreto 326

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