Contro la norma che proibisce alle scuole di chiamare supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e per la prima settimana di assenza del personale ATA

12 Settembre 2015

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Il combinato tra l’art. 1 comma 333 della Legge di Stabilità e la legge 107 conosciuta come “Buona scuola” impone alle scuole pubbliche da quest’anno scolastico di non chiamare supplenti in nessun caso per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi sette giorni di assenza del i Collaboratori Scolastici.
Ancor più grave la situazione per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici per i quali il supplente non può essere nominato mai da un punto di vista temporale; la legge prevede che si possano nominare supplenti solo se l’organico di diritto supera le 3 unità , il che non succede praticamente mai con gli accorpamenti delle superiori e gli Istituti comprensivi.
L’applicazione di questa norma significherebbe precipitare le scuole nel caos in occasione di ogni assenza del personale.
L’assenza degli insegnanti significa la spartizione degli alunni nelle altre classi, con problemi di sicurezza e interruzione della didattica programmata.
L’assenza dei collaboratori scolastici si traduce in una diminuzione della sorveglianza e della pulizia e igiene delle aule e degli spazi comuni, come mense e bagni.
L’assenza del personale di segreteria significa interrompere pratiche amministrative e accumulare ritardi burocratici.
L’applicazione della normativa non viene sospesa neppure nei casi di lavoratori titolari della L.104, che hanno esigenza di usufruire dei loro permessi in gran parte per singole giornate.
La normativa ha effetti negativi che emergono in misura inversamente proporzionale all’età degli studenti, con effetti particolarmente rovinosi nelle scuole primarie e dell’infanzia.
Chiediamo quindi che i docenti e il personale Ata non diano disponibilità di ore aggiuntive né tanto meno di utilizzare eventuali contemporaneità residue per sostituire i colleghi, perché occulterebbero in questo modo la palese contraddizione normativa.
Invitiamo i genitori a pretendere dai dirigenti spiegazioni in merito a questa normativa e alla tutela dei diritti all’istruzione e alla conferma dell’offerta formativa che spetta di diritto ai loro figli e figlie.
Chiediamo ai dirigenti che, in nome della dicitura “ferma restando la tutela dell’offerta formativa” presente nell’articolo della legge di stabilità, chiamino ugualmente i supplenti fin dal primo giorno di assenza in ogni situazione in cui le disponibilità interne ad assicurare tale tutela non siano presenti.
Chiediamo infine che il ministero si attivi per ripristinare la possibilità di coprire le assenze anche il primo giorno per i docenti e la prima settimana per il personale Ata.

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