SUL DECRETO COSIDDETTO “SALVA PRECARI”

3 Dicembre 2019

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Le commissioni riunite della camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, hanno apportato numerose modifiche al testo, alcune che hanno anche recepito quanto proposto da noi e da altre OOSS, altre che non ci trovano assolutamente d’accordo.

Riteniamo positive le seguenti proposte: l’ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l’anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a); il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b); la possibilità  di partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter); l’immissione in ruolo giuridica a partire dall’anno scolastico 2019/2020 sui posti resi vacanti e disponibili per i pensionamenti attuati in disposizione della quota 100 e che non sono stati effettuati prima dell’inizio dell’anno scolastico per la tardività dei riconoscimenti del diritto a pensione (Art. 1 comma 18 quater);  la proroga al 2022/23 della possibilità di potersi iscrivere nelle graduatorie di istituto oltre ovviamente alla possibilità di aggiornare il punteggio per chi è già presente nelle graduatorie; l’istituzione di graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno.

I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee potranno scegliere 20 scuole della medesima provincia di inserimento (Art 1 quater comma 1b e comma 2). Su quest’ultimo punto vogliamo esprimere la soddisfazione che sia stata raccolta una nostra proposta che in alcune province era già stata di fatto recepita dagli USP attraverso convocazioni unificate per le assegnazioni degli incarichi da Graduatorie di istituto. La possibilità di scegliere su tutte le scuole della provincia dovrebbe mettere fine al solito balletto di insegnanti di inizio anno.Gli aspetti negativi. a) Le graduatorie provinciali potrebbero rappresentare una reale discontinuità con gli ultimi 12 anni di misure su precarie e precari solo se, posizionate in coda alle GAE, divenissero le nuove graduatorie permanenti da cui assumere sul 50% dei posti disponibili. Questa prospettiva viene invece drasticamente respinta dalla legge in via di approvazione visto che all’art. 1 comma 16 viene inserita la clausola che “il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato”. Siamo alla solita farsa del diritto al lavoro a tempo determinato ma disconoscendo il diritto all’assunzione a chi ha abilitazione e servizio. Tra pochi anni si sarà costretti a emanare un ennesimo decreto cosiddetto “salvaprecari” in una logica perversa di sanatoria tardiva. b) Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile. c) La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all’anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l’apertura della “chiamata diretta” sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni ’60. Il possesso dei 24 CFU come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un’ulteriore istituzionalizzazione di un requisito dal discutibile valore formativo. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.d) La selettività del concorso straordinario e i limiti posti per entrambe le procedure (la possibilità di concorrere per una sola classe di concorso o per il sostegno – per quanto riguarda il concorso straordinario- e per una sola classe di concorso e il sostegno per ogni ordine di scuola -per quanto riguarda il concorso ordinario) sono assolutamente inaccettabili. È inammissibile valutare docenti con anni ed anni di servizio, e valutarli con criteri puramente nozionistici (quiz a crocette stile INVALSI) ed escluderli solo per la velocità informatica di risposta. Ogni candidato deve avere la possibilità di partecipare per tutti i posti per cui possiede i requisiti richiesti (titoli o anni di servizio). Le scelte che i candidati sono costretti a fare, infatti, non solo limitano ingiustamente le proprie possibilità, ma rischiano di reiterare l’impossibilità di coprire tutti i posti disponibili per alcune classi di concorso. e) La soluzione che viene sbandierata come favorevole alla situazione delle/dei diplomate/i magistrali (il mantenimento in servizio per l’anno scolastico) contiene una misura gravissima: la non valutazione dell’anno scolastico in corso ai fini della carriera. Ciò è ancora più grave quando in gran parte d’Italia a tutt’oggi moltissime cattedre dell’infanzia e della primaria sono ancora scoperte (Art 1 quinquies). E il mantenimento in servizio per l’anno scolastico in corso è una misura parziale poiché per le/i diplomate/i magistrali non è prevista nessuna proposta risolutiva. Per tutti questi aspetti negativi riteniamo inaccettabile il nome Salvaprecari del Decreto, poiché non salva tutte/i le/i precarie/i, ma solo poche/i elette/i, continuando ad umiliare ed a condannare molte/i di loro ad ulteriori anni di precariato. In cooperazione con i precari e le precarie della scuola supportiamo e supporteremo ogni forma di mobilitazione e di protesta volta a tutelare il loro diritto alla stabilizzazione.

Infine, alcune informazioni tecniche per i/le docenti con 3 anni di servizio: se i 3 anni sono stati prestati in scuole statali si concorre a pieno titolo; se i 3 anni sono stati prestati in scuole paritarie o in modo misto si concorre esclusivamente per l’abilitazione e le prove saranno differenziate; se i 3 anni sono stati prestati in un ruolo di appartenenza si potrà concorrere per altra classe di concorso di cui si è in possesso del titolo di accesso.

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