Il diritto di informazione della RSU sulla distribuzione dei fondi erogati dalla scuola Novità e chiarimenti

22 Settembre 2021

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Torino, 20 settembre 2021
Torniamo ancora una volta sul dibattuto tema del diritto di accesso delle rappresentanze sindacali
alle informazioni che riguardano la distribuzione al personale docente e Ata del fondo integrativo
di istituto e degli altri compensi accessori.
Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di
conoscere nel dettaglio i nominativi dei dipendenti che hanno ricevuto compensi attinti dal FIS o
altri compensi individuali accessori (bonus o affini) e la quota erogata a ciascuno di essi?
I Dirigenti Scolastici possono, in nome del diritto alla privacy sancito dal Regolamento Europeo
(GDPR), rifiutarsi di comunicare tali informazioni, limitando l’ostensione a dati in forma aggregata
e anonima?
Ci preme ricordare, innanzitutto, che la risposta a tali quesiti è stata fornita da una nota sentenza
del Consiglio di Stato, la n. 4417 del 20 luglio 2018, che, poiché rappresenta, ad oggi, la più
autorevole e recente pronuncia sull’argomento, costituisce il punto fermo da cui sviluppare ogni
ulteriore riflessione.
In tale decisione, il più alto organo della giustizia amministrativa ha stabilito che le organizzazioni
sindacali hanno pieno diritto di conoscere “tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute)
delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel
fondo (di istituto, ndr)”, senza che tali dati siano ridotti alla forma aggregata.
La decisione del Consiglio di Stato è fondata sulla considerazione che l’organizzazione sindacale
riveste il ruolo sia di ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia di soggetto direttamente coinvolto
nel procedimento di formazione e distribuzione delle risorse del Fondo di istituto e, come tale, è
chiamato anche allo svolgimento di una concreta ed effettiva verifica dell’attuazione della
contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse (la sentenza lo definisce
accesso partecipativo e non solo conoscitivo), che non potrebbe svolgere senza conoscere nel
dettaglio i dati sulla effettiva destinazione degli importi costituenti i trattamenti economici
accessori.
Unico vincolo a tale diritto è che l’accesso sia necessario per curare o per difendere “gli interessi
dei quali il sindacato è portatore” e non sia richiesto, al contrario, con il fine di effettuare un mero
controllo generalizzato dell’azione pubblica.
Purché la richiesta sia idoneamente motivata alla luce delle prerogative attribuite dal CCNL
all’organizzazione sindacale (o dell’RSU), pertanto, il Dirigente non può negare l’accesso.
Purtuttavia, siamo a conoscenza che, in tempi recentissimi, alcuni Uffici scolastici regionali (tra cui
quello piemontese) hanno indirizzato all’attenzione dei Dirigenti comunicazioni nelle quali hanno
sostenuto che, per quanto attiene al controllo della remunerazione dei progetti finanziati con il
fondo d’istituto, le prerogative sindacali previste dal CCNL possono essere soddisfatte anche senza
far ricorso a dati personali, tramite la conoscenza di mere informazioni aggregate, invitando,
pertanto, i Dirigenti a fornire alle organizzazioni sindacali soltanto dati numerici o aggregati (ad
esempio il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito,
eventualmente ripartito per fasce o qualifiche), senza comunicare i nominativi e le somme erogate
individualmente.
Ebbene, una tale iniziativa è avvenuta all’indomani della pubblicazione di un’infelice nota del
Garante per la protezione dei dati personali, la n. 49472 del 28 dicembre 2020, con la quale il
Garante, nel tentativo di fare chiarezza sul tema in oggetto, ha, a nostro avviso, contribuito a
rendere ancora più confusa la questione, muovendo probabilmente da un’equivoca
interpretazione delle prerogative sindacali nell’ambito della contrattazione di istituto e
pervenendo, conseguentemente, a conclusioni del tutto erronee con riguardo ai limiti del diritto di
accesso delle parti sindacali ai dati sulla distribuzione delle somme del fondo d’istituto (ritenendo,
appunto, che l’accesso ai meri dati aggregati sia del tutto sufficiente per l’adempimento agli
obblighi di informazione preventiva e successiva previsti dal CCNL e che, pertanto, un’ostensione
maggiore sarebbe in contrasto con il principio di minimizzazione introdotto dal GDPR).
Per quanto la nota del Garante sopra riepilogata desti preoccupazione, soprattutto per la evidente
superficialità nell’esaminare una materia complessa ed articolata come la contrattazione di istituto
nel comparto scolastico, ci corre l’obbligo di evidenziare che una tale comunicazione non
rappresenta un atto vincolante né, tanto meno, è dotato di efficacia di legge o regolamento.
Allo stato attuale, pertanto, continuano a valere le fonti normative in materia di diritto di accesso
agli atti della pubblica amministrazione (L. 241/1990), come interpretate ed applicate dalla
giurisprudenza.
Sul punto, precisiamo che le corti di merito hanno ancora recentemente ribadito quanto a suo
tempo rilevato dal Consiglio di stato: con la sentenza n. 42 pubblicata il 3 febbraio 2021, infatti, il
TAR del Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto “la piena legittimazione dell’associazione sindacale
ricorrente ad esercitare l’accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici
accessori”, rilevando la sussistenza, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) L. 241/ 1990, di un
“interesse diretto, concreto e attuale” alla “verifica della congruità tra quanto contrattato e
corrisposto”, nonché di una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l’accesso”, costituita dal “diritto all’informazione dell’associazione sindacale sulle
materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva”, precisando vieppiù che “un’ostensione
parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei
soggetti coinvolti”.
In virtù delle considerazioni che precedono, ribadiamo che i Dirigenti scolastici non possono
negare alla RSU e alle organizzazioni sindacali legittimate che partecipano alla contrattazione
integrativa l’acquisizione dei dati completi sulla distribuzione dei compensi accessori a docenti e
personale Ata, fermo restando che tali dati, una volta comunicati, non possono essere pubblicati o
diffusi dalla parte sindacale a soggetti terzi (se non, in tal caso sì, in forma aggregata ed anonima).
Ricordiamo che, in caso di diniego da parte del Dirigente, è possibile chiedere entro 30 giorni il
riesame dell’istanza alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990) e, in caso di ulteriore
diniego, proporre entro 30 giorni ricorso al TAR.

A cura dello Sportello Legale Cobas Scuola Torino

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