Premessa
Pubblichiamo questa guida sia per fornire a docenti e ATA un utile strumento per tutelare i propri diritti, spesso messi a rischio da abusi di DS e DSGA o da abitudini prive di presupposti normativi, sia per agevolare il compito delle RSU elette nelle nostre liste COBAS Scuola.
Nella prima metà di settembre faremo la presentazione on-line di tutti questi materiali. Chi vorrà partecipare può chiedere il link a cobas.torino@gmail.com
Il testo contiene collegamenti al testo del vigente CCNL 18.1.2024 che abbiamo integrato con tutte le altre norme che regolano il nostro lavoro a Scuola.
Infatti, i rinnovi contrattuali hanno introdotto nuove norme e spesso modificato quelle già esistenti, ma ce ne sono molte altre che rimangono in vigore, mai abrogate né corrette. Inoltre, spesso gli articoli del CCNL fanno riferimento a leggi e altra normativa. Non esiste quindi un unico testo cui riferirsi, ma un insieme di norme disseminate in diversi testi che possono notevolmente complicare la comprensione delle diverse materie.
Per ovviare alla difficoltà di reperire tutte queste fonti normative e fornire a docenti e ATA un ulteriore strumento per la tutela dei propri diritti, abbiamo quindi pubblicato questo testo integrato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – CCNL, del 18.1.2024, con gli articoli ancora vigenti dei precedenti contratti e con tutti i collegamenti alle norme richiamate nel testo.
Di seguito agli articoli sono anche indicati [e facilmente raggiungibili] importanti orientamenti giurisprudenziali che aggiorneremo nel tempo.
Inoltre, pubblichiamo in fondo al testo degli articoli anche gli Orientamenti applicativi che l’ARaN ha prodotto su alcune materie contrattuali e le nostre risposte ai più frequenti quesiti ricevuti. Anche questi verranno aggiornati periodicamente.
Introduzione
All’inizio di ogni nuovo anno scolastico è opportuno ribadire alcune questioni generali che riguardano l’organizzazione del nostro lavoro di docenti e ATA e degli obblighi che ne derivano, in modo da evitare eventuali illegittime imposizioni che potrebbero costringerci a compiti cui non siamo obbligati, ma anche per acquisire argomenti e semplici strumenti per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.
Come abbiamo sottolineato più volte [qui e qui], con i soldi del PNRR e col CCNL del 18.1.2024, sono state accelerate tendenze negative già presenti nella quotidiana vita scolastica: gerarchizzazione del personale, didattica scalzata da un presunto orientamento, standardizzazione e INVALSIzzazione dell’insegnamento, imposizione della didattica addestrativa delle “competenze”, acritica acquiescenza nei confronti dell’uso di nuove tecnologie, con conseguente adeguamento della didattica e necessità di aggiornamenti coatti, ecc..
Un’omologazione decisa e voluta dall’alto, quasi un’imposizione, scarsamente dibattuta all’interno degli Organi Collegiali, è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista, trasformando giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della Scuola Pubblica.
Purtroppo, in una situazione del genere non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale ATA e docente a proprio piacimento, specialmente prima dell’inizio delle lezioni, senza neanche applicare quanto previsto da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi d’istituto e delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].
ESPERO E IL TRANELLO DEL SILENZIO-ASSENSO ANCHE PER CHI ENTRA DI RUOLO
Ma prima di entrare nel merito della questione della tutela dei nostri diritti, dobbiamo evidenziare la brutta sorpresa cui vanno incontro coloro che entreranno in ruolo dal 1° settembre 2025. Anche per loro, infatti, come per chi è stato/a assunto/a con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è prevista l’adesione automatica al Fondo pensione ESPERO attraverso il meccanismo truffaldino del silenzio-assenso.
Al momento della firma del contratto individuale di assunzione, l’amministrazione fornirà una informativa su ESPERO «con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso». Nei 9 mesi successivi si deve comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire [come noi consigliamo per le ragioni che abbiamo illustrato qui, qui, qui e qui], seguendo le modalità indicate in questa Guida rapida del MIM. Qualora, durante questi 9 mesi, non si esprima alcuna volontà, ci si ritrova iscritti “automaticamente” al Fondo. Successivamente, si riceverà una comunicazione da ESPERO e da quel momento resteranno solo 30 giorni per poter recedere dal tranello dell’iscrizione automatica.
Attenzione allora, se non vogliamo perdere il nostro TFR e devolvere almeno l’1% della nostra retribuzione alle società di gestione del Fondo nella speranza di ottenere chissà quali benefici: NON ADERIAMO A ESPERO!
Messi in guardia coloro che entreranno di ruolo fra pochi giorni, e a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, chiariamo di seguito le modalità attraverso le quali viene definita l’organizzazione del lavoro e quali siano gli obblighi da rispettare per il personale ATA e docente.
Infine, descriviamo alcune situazioni su cui è possibile intervenire – anche individualmente – per evitare illegittimi comportamenti vessatori di DS e DSGA, fornendo semplici indicazioni e modelli utilizzabili, per difendere i nostri diritti e la Scuola Pubblica.
PERSONALE ATA
L’attività del personale ATA è definita all’interno del «piano delle attività» [art. 63, CCNL 2024], che è proposto dal DSGA «in uno specifico incontro con il personale ATA» all’inizio dell’a.s. – nel quale è opportuno che il personale faccia emergere le proprie esigenze – e viene successivamente adottato dal dirigente scolastico, dopo averne verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU su specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]:
– articolazione dell’orario di lavoro;
– flessibilità oraria in entrata e in uscita;
– criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite;
– criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi;
– criteri per il conferimento degli incarichi;
– criteri di attuazione del lavoro agile e del lavoro da remoto, ecc.
Quindi, in questo «piano» devono essere indicati fin dall’inizio dell’a.s. tutti gli obblighi di servizio, che prevedono:
a) Attività o mansioni previste dall’area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007] nelle 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore [comprese le attività aggiuntive]. Quando l’orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali con 7 ore e 12 minuti giornalieri oppure con rientri pomeridiani.
In particolari condizioni [istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana, art. 55 CCNL 2007] si può ridurre l’orario a 35 ore.
In ogni scuola è possibile adottare le seguenti tipologie di orario:
– Orario flessibile [art. 64 CCNL 2024] che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, anche su richiesta del personale.
– Orario plurisettimanale [art. 65 CCNL 2024]. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica o cumulandole con le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.
– Turnazioni [art. 66 CCNL 2024]. Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
Un turno serale oltre le ore 20 può essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.
Nelle istituzioni educative ciascun dipendente non può, di norma, superare 8 turni notturni nell’arco del mese e 1/3 dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non sono presenti il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.
L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
All’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive.
Gli assistenti tecnici svolgono 24 ore settimanali di compresenza col docente durante le esercitazioni didattiche e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.
«L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti» [art. 54, comma 6, CCNL 2007];
b) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] «consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia» o anche per supplire alla temporanea assenza del/la collega nello stesso orario.
Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre definire secondo quali criteri esse vanno attribuite [disponibilità, rotazione, ecc.], quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no, quali saranno compensate forfetariamente, quali ad ore.
Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Spetta solo al/la dipendente «richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo» [art. 54, comma 4, CCNL 2007] che quindi non possono essere trasformate d’ufficio in “compensativo”. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui si sono maturati. Mentre le ore di “intensificazione” vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d’istituto. Anche le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle;
c) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024], il cui numero e tipologia sono individuati nel piano delle attività predisposto dal DSGA che propone al DS anche a chi attribuirli. La contrattazione d’istituto stabilisce i compensi mentre i criteri di attribuzione diventano oggetto di semplice confronto.
PERSONALE DOCENTE
«Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze» [art. 43, CCNL 2024]. Nel rispetto delle competenze del Consiglio di circolo/istituto e del Collegio dei docenti su orario, assegnazione delle classi, ecc. [art. 7, comma 2, lett. b) e art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], il «piano» diventa poi oggetto di confronto con le RSU.
«I contenuti della prestazione professionale … si definiscono … nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa» [art. 42, CCNL 2024] e pertanto, «nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni» [art. 43, comma 2, CCNL 2024], anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune [art. 4, d.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia].
Quindi, attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta definito il piano delle attività [orario delle lezioni, corsi di recupero, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione] tutti gli impegni diventano obbligatori.
Gli obblighi di lavoro sono «articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento»:
a) Attività di insegnamento [art. 43, comma 5, CCNL 2024 e art. 4, d.P.R. n. 275/1999]
a1) si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 nella primaria e 18 nella secondaria, anche in maniera flessibile e su base plurisettimanale per massimo 4 ore, «di norma».
L’orario comprende l’eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione, e «può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13». «I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche».
Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della scuola secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso [vedi: art. 22, comma 4, l. n. 448/2001; art. 19, comma 4, d.P.R. n. 81/2009] come confermato dalle sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato al Ministero e/o ai DS di riformulare la composizione delle cattedre entro il limite previsto dal CCNL.
a2) ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 275/1999, tra l’altro, può essere adottata:
– un’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline [computato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane, d.m. n. 179/1999];
– un’unità d’insegnamento non coincidente con l’ora, utilizzando la parte residua. Questo è l’unico caso in cui bisogna recuperare la frazione oraria non svolta – previa delibera del Collegio docenti – perché la riduzione deriva da esigenze didattiche [art. 43, comma 7, CCNL 2024; comma 5, art. 3 D.I. n. 234/2000 Regolamento dei curriculi], mentre non è previsto alcun recupero per la riduzione dell’ora di lezione dovuto a cause estranee alla didattica [art. 43, comma 8, CCNL 2024].
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento [art. 44, CCNL 2024]:
b1) fino a 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto «aggiuntive»;
b2) fino a altre 40 ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione, eventuali GLO.
Eventuali ore residuate alle sopraindicate attività possono essere destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
Altre attività dovute sono: la preparazione delle lezioni; le correzioni; gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami; l’arrivo in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; la sorveglianza degli alunni fino all’uscita della scuola (sentenza Corte dei Conti – sez. Lazio n. 40/1998).
Inoltre, su proposta del Collegio, il Consiglio d’istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, non necessariamente inserendo la consueta “ora di ricevimento” al mattino. Anche questo impegno che deve essere poi deliberato all’interno del piano annuale delle attività.
c) eventuali Attività aggiuntive [art. 45, CCNL 2024] che restano disciplinate dalla vecchia normativa ancora in vigore [art. 70 CCNL 1995; art. 25 CCNL 1999; artt. 30, 31 e 32 CCNI 1999] e «Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento … sono deliberate dal collegio dei docenti» [art. 25 CCNL 1999].
Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell’istituzione scolastica.
Alla stessa stregua delle attività di insegnamento, che vengono calendarizzate nell’orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all’insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti;
d) eventuali Funzioni strumentali [art. 33, CCNL 2007].
e) eventuali Supplenze temporanee [art. 43, commi 5, 6 e 11, CCNL 2024]. Solo «Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni», quindi se il Collegio dei docenti ha previsto che l’orario non destinato all’insegnamento frontale sia però «destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 12 o quelle organizzative di cui al comma 13» le stesse ore non potranno essere destinate alle supplenze!
Naturalmente, anche le eventuali ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell’orario settimanale di lezione, e devono essere definiti i criteri per la loro attribuzione.
A proposito delle supplenze temporanee ricordiamo l’importante sentenza n. 59/2004 della Corte dei Conti Sez. III Centrale d’Appello che da tempo ha chiarito – soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale – quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l’evidente illegittimità dell’assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l’insegnante, oppure ritardare l’ingresso o anticipare l’uscita delle stesse classi non “coperte”, quando non c’è personale con ore a disposizione per sostituire docenti temporaneamente assenti è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d’istituto, anche per periodi inferiori al limite dei 10 giorni, proprio per garantire «la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura». Concetto successivamente ribadito perfino dall’art. 1, comma 333, della l. n. 190/2014, che da un lato prevede il divieto di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza, ma poi ribadisce «Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa», cioè solo a condizione che sia comunque possibile garantire l’intero orario di lezione previsto per le classi in cui l’insegnante è assente, utilizzando il personale docente interno con “ore a disposizione” o disponibile a fare “ore eccedenti”, se questo non è possibile allora è necessario conferire la supplenza fin dal primo giorno.
A scanso di equivoci, e contrariamente a quanto sostengono troppi DS, dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni è evidente che non sussista nessun obbligo derivante dalle «attività di insegnamento» [25, 22 o 18 ore settimanali] che appunto ancora non sono iniziate, ma soltanto quello previsto per le «attività funzionali all’insegnamento»: riunioni già programmate dal Collegio dei docenti all’interno delle 40 + 40 ore, scrutini, esami e/o verifiche.
COME TUTELARE I NOSTRI DIRITTI
Purtroppo, come scrivevamo all’inizio, troppi DS e DSGA non applicano la normativa su richiamata e spesso agiscono illegittimamente e soprattutto impunemente nei confronti del personale docente e ATA. Per ovviare a questa situazione è innanzitutto necessario conoscere le norme che non sempre sono di facile comprensione e accessibilità e per questo abbiamo pubblicato il testo coordinato del CCNL 18.1.2024 e l’altro materiale di cui scriviamo nella Premessa.
Dopodiché, come ci ricorda Daniela Tafani, «Serve … quella sottovalutata virtù che Weizenbaum chiamava il “coraggio civile”: “È una credenza diffusa, ma tristemente erronea, quella per cui il coraggio civile trova modo di esercitarsi soltanto nel contesto di avvenimenti che scuotono il mondo. Al contrario, il suo esercizio più arduo ha spesso luogo in quei piccoli contesti in cui la sfida è quella di superare i timori indotti da futili preoccupazioni di carriera, delle nostre relazioni con coloro che sembrano aver potere su di noi, o di qualsiasi cosa che possa turbare la tranquillità della nostra esistenza quotidiana».
Nel nostro lavoro a Scuola abbiamo degli strumenti collettivi e individuali che possiamo utilizzare per esercitare questo «coraggio civile»:
1. con la partecipazione attiva negli Organi collegiali che, nonostante limiti e difetti, rimangono il presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della Scuola;
2. presentando l’opzione di minoranza, a tutela della libertà di insegnamento, quando non condividiamo le scelte della maggioranza del Collegio dei docenti;
3. con la rimostranza scritta, quando riteniamo illegittimo un ordine di servizio;
4. nelle relazioni sindacali d’istituto – insieme alla tutela delle condizioni di lavoro – possiamo innescare un circolo virtuoso di comunicazione, di confronto collettivo, in cui la partecipazione possa costruirsi a partire dalla percezione soggettiva delle condizioni materiali in cui si vive sul luogo di lavoro.
1. Partecipazione attiva negli Organi collegiali
Per quanto riguarda le competenze degli Organi collegiali – che devono essere sempre rispettate dal ds [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001], ricordiamoci che il Collegio dei docenti [art. 7, d.lgs. n. 297/1994] ha, tra i propri compiti:
– potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
– formula proposte al ds per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
– delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
– provvede all’adozione dei libri di testo;
– promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
– elegge i docenti incaricati di collaborare col DS;
– elegge i docenti nel consiglio di circolo o di istituto;
– elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione.
Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il ds ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Mentre spetta al Consiglio di circolo o d’istituto [art. 10, d.lgs. n. 297/1994]:
– elaborare e adottare gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
– deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
– fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno dell’istituto; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti;
– indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
Ribadiamo che il DS deve sempre agire «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici» [art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001] e, se non fosse eventualmente possibile applicare in qualche caso eccezionale i criteri e le proposte dei competenti organi collegiali, deve esplicitamente motivarne le ragioni, sempre per iscritto. Secondo la Corte di Cassazione [sent. n. 15618/2011 e ord. n. 11548/2020] la violazione di queste «regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro» e pertanto rendere illegittimi gli atti del DS.
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QUI un esempio di Regolamento d’istituto che è possibile adattare alla particolare situazione della propria scuola
2. Opzione di minoranza [solo per il personale docente]
Come abbiamo più volte ribadito, l’art. 33 della nostra Costituzione «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non consegna un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma – dopo 20 anni di dittatura e di controllo di Scuole e Università che avevano avuto un ruolo decisivo nella fascistizzazione della società italiana – pone il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente.
Conseguentemente, nello svolgimento del lavoro docente continuano ad avere un ruolo fondamentale gli Organi Collegiali [art. 1, comma 1, d.lgs. n. 297/1994; art. 25, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, comma 78, l. n. 107/2015; art. 43, CCNL 2024], perché è attraverso la discussione collegiale e nelle conseguenti delibere che prende corpo questa “libertà di insegnamento” garantita dall’art. 33 della Costituzione.
E infatti tutti i Governi, nonostante abbiano tentato continuamente di limitare il ruolo degli Organi Collegiali, non sono riusciti a esautorare il Collegio docenti dalle proprie esclusive competenze sulle scelte didattiche e per di più sono stati costretti ad inserire una norma che lascia aperta la possibilità anche per il/la singolo/a docente o per gruppi minoritari di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei/lle colleghi/e e inserito nel PTOF.
Si tratta della cosiddetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” [qui un approfondimento] che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava PEI [Progetto Educativo d’Istituto, d.P.C.M. 7/6/1995 e art. 39, CCNL Scuola 1994/1997]: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’articolo 33, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del/la singolo/a insegnante e dunque, da allora – compresa la famigerata legge n. 107/2015 – i “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti, anche il comma 14 dell’art. 1 della l. n. 107 [che sostituisce l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999] a proposito del PTOF, ribadisce: «Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità…».
Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo – se non riusciamo a modificarle durante il dibattito – possiamo/dobbiamo utilizzare questo strumento, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere l’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999, che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.
Di seguito alcuni testi [mozioni o opzioni di minoranza da presentare in Collegio] che, con gli opportuni adattamenti, possono essere utili per difendere la Scuola pubblica e opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione le affida:
– Mozione su DOCENTI TUTOR E DOCENTE ORIENTATORE
– Mozione e/o opzione di minoranza su FORMAZIONE OBBLIGATORIA
– Mozione e/o opzione di minoranza sull’USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – TIC
– Mozione e/o opzione di minoranza su PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
– Mozione e/o opzione di minoranza sulla DIDATTICA PER COMPETENZE
– Mozione e/o dichiarazione INDISPONIBILITÀ INVALSI
3. Rimostranza scritta [per il personale ATA e il personale docente]
Quindi, una volta acquisita una maggiore conoscenza critica su quali siano i nostri obblighi di lavoro previsti dai contratti, quando consideriamo illegittimo un ordine di servizio possiamo opporci alla sua esecuzione presentando una semplice rimostranza scritta.
Infatti, l’art. 17 del d.P.R. n. 3/1957, esplicitamente richiamato dall’art. 146 del CCNL 2007 [ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 16, del CCNL 2024], prevede che «l’impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale».
Inoltre, l’art. 23, comma 3, lett. h) del CCNL 2024 riconferma la stessa disciplina anche per il personale ATA aggiungendo l’«illecito amministrativo» tra le ragioni che impediscono l’esecuzione dell’ordine di servizio ritenuto illegittimo.
Quindi nel caso di un ordine di servizio, che – ricordiamolo – deve sempre avere la forma scritta, e che riteniamo palesemente illegittimo [ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici, ecc. o comunque affetto «da un vizio di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza», Cass. Sent. n. 31086/2018] facciamo protocollare una breve lettera seguendo questo modello e rifiutiamoci di eseguirlo.
Solo nel caso l’ordine venga nuovamente rinnovato per iscritto, e qualora la sua esecuzione non comporti un reato o un illecito amministrativo, bisogna eseguirlo, promuovendo successivamente un’eventuale azione giudiziale.
Nella tabella che segue, alcune situazioni illegittime in cui spesso ci imbattiamo nella nostra attività quotidiana e che possiamo contrastare con una rimostranza scritta:

4. Relazioni sindacali d’istituto
Le relazioni sindacali d’istituto si articolano attorno a tre istituti principali: l’informazione, la contrattazione e il confronto.
Sostanzialmente, il CCNL 18.1.2024 conferma i limiti già imposti alla contrattazione d’istituto dai precedenti contratti. Infatti l’art. 30 conferma le cosiddette iniziative unilaterali [che permettono ai dirigenti scolastici di adottare alcune misure perfino senza arrivare a un accordo con le RSU, nel caso di quelle “definitive”], che si distinguono in:
- “definitive” [art. 8, comma 6] su: c1) prevenzione e sicurezza; c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali; c6) fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA; c7) ripartizione risorse formazione del personale; c8) diritto alla disconnessione; c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche; c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l’assemblea sindacale; c11) risorse e compensi tutor e orientatore. E sui contingenti in caso di sciopero previsti dal comma 5.
- “provvisorie” [art. 8, comma 7] su: c2) i criteri per la ripartizione del FMOF e per la determinazione dei compensi; c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori; c4) compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, compreso l’ex “premio” della Buona Scuola.
Viene peggiorato anche il confronto. Quando il CCNL 2018 introdusse l’istituto del «confronto» era evidente che il conflitto contro il decreto Brunetta, fondato sull’applicazione del CCNL 2007 veniva risolto a favore dei dirigenti scolastici. Infatti, i sindacati firmatari [nonostante la CGIL, insieme ai COBAS, fosse arrivata persino al ricorso in Cassazione] accettavano che non fossero più materie di contrattazione le «modalità di utilizzazione del personale», «i criteri riguardanti le assegnazioni del personale […] alle sezioni staccate e ai plessi», «i criteri e le modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario» [art. 6, comma 2, CCNL 2007]. Materie fondamentali per difendere le condizioni di lavoro di docenti e ATA diventavano oggetto di un’eventuale riunione di «confronto», che si conclude solo con «una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse». Imboccata questa strada la situazione non poteva che peggiorare. Infatti, ora diventano oggetto di «confronto» anche l’attribuzione degli «incarichi specifici» [art. 54, comma 3, CCNL 2024], precedentemente oggetto di contrattazione, «le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto» nonché «i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA» [art. 30, comma 9, lett. b5) e b6), CCNL 2024].
Fortemente limitata anche l’informazione, per la quale l’art. 30, comma 10, lett. b3) del CCNL precisa che non deve essere possibile associare i compensi attribuiti dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai nominativi dei lavoratori che lo percepiscono, impedendo così l’accesso ai dati relativi alla retribuzione del personale a livello di contrattazione d’istituto.
Come sarebbe possibile in questo modo le verifica dell’esito della contrattazione d’istituto del precedente anno scolastico è davvero arduo capire. Una verifica, per altro, espressamente ribadita dall’art. 8, comma 10, del CCNL 2024: «I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione».
Ricordiamo che nonostante il parere contrario del Garante della privacy, su questo tema molti tribunali nonché la Commissione per l’accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno però accolto i ricorsi delle organizzazioni sindacali e del personale proprio in virtù del principio della trasparenza.
Sembra di tornare ai segreti dell’ex premio della Buona Scuola di renziana memoria, quando i beneficiari di quella regalia dirigenziale erano un segreto e i loro nomi non erano divulgati.
Comunque, vediamo cosa prevede il CCNL su informazione, confronto e contrattazione.
INFORMAZIONE art. 5, CCNL 2024
L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle RSU «di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte». Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione, nonché gli atti di organizzazione. L’informazione deve essere fornita entro il 10 settembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 10, lett. b), CCNL 2024, sono inoltre oggetto di informazione:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
b3) i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 .
CONFRONTO art. 6, CCNL 2024
Ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b), CCNL 2024, le materie di confronto sono:
b1) articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuare chi utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
b2) criteri riguardanti le assegnazioni del personale alle diverse sedi;
b3) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4) promozione legalità, qualità del lavoro e benessere organizzativo; individuazione misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5) criteri generali di attuazione lavoro agile e lavoro da remoto, criteri di priorità per l’accesso agli stessi;
b6) criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA art. 8, CCNL 2024
Deve essere avviata dal ds entro il 15 settembre e conclusa entro il 30 novembre.
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, lett. c), CCNL 2024, le materie di contrattazione sono:
c1) criteri prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro [qui la versione più completa e periodicamente aggiornata del d.lgs. n. 81/2008];
c2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative al PCTO e ai progetti nazionali e comunitari;
c4) criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compreso il “premio” ex “Buona Scuola” [art. 1, comma 249 l. n. 160/2019 ] «senza ulteriore vincolo di destinazione»;
c5) criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali [art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. ];
c6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA;
c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale;
c8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio [diritto alla disconnessione];
c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
c11) criteri di utilizzo delle risorse e determinazione dei compensi di “tutor” e “orientatore” [ d.m. n. 63/2023].
Per quanto riguarda la contrattazione dei compensi aggiuntivi, all’inizio di ogni anno scolastico, a livello nazionale, è sottoscritto un contratto integrativo sui Criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il FMOF. Pochi giorni dopo il ministero elabora una tabella in cui sono analiticamente indicate tutte le risorse previste dall’art. 78, CCNL 2024 e dall’art. 88, CCNL 2007, destinate a ogni istituzione scolastica [per l’a.s. 2024/2025 vedi qui] e invia questa informazione alle scuole. DS e DSGA hanno quindi a disposizione per tempo l’ammontare delle risorse del FMOF da contrattare, alle quali vanno aggiunte quelle derivanti da eventuali progetti nazionali e comunitari «destinate alla remunerazione del personale» [art. 30, comma 4, lett. c) CCNL 2024] o da altri fondi.
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