CORSI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE I PERMESSI
Possono essere richiesti permessi per la frequenza e preparazione dei relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di: titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e di qualificazione
professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico: laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, (o titoli equipollenti) o di istruzione secondaria , titoli post-universitari.
Si fa presente che ai sensi dell’art 4 punto 2 del CIR, non potranno essere concesse le ore di permesso per il diritto allo studio per la frequenza di corsi presso università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R. …Tra “i corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico” non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R, (che prevedono, tra l’altro, tirocini in presenza per periodi continuativi pari ad un mese).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale formalmente iscritto ad uno dei corsi sopra elencati, titolare di un contratto a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30.06.2026 o 31.08.2026 potrà presentare la domanda accedendo ad apposita piattaforma.
Si ricorda che il personale docente ed ATA supplente temporaneo è ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti in questione purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi ed in misura proporzionale alla durata del contratto.
Il personale eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre 2025 potrà produrre domanda, di norma, entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 gennaio 2026.
La richiesta dei permessi dovrà essere presentata per una sola tipologia di corso per tutto l’anno solare di riferimento.
Coloro che alla data del 15 novembre 2025 non abbiano ancora concluso le prove selettive o perfezionato l’iscrizione per la partecipazione ai corsi CLIL, ai corsi per il conseguimento dei CFU/CFA, ai percorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione TFA sostegno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, dovranno produrre egualmente domanda entro il 15 novembre 2025, compilando l’apposita sezione “IN ATTESA DI IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE”. Tali richieste saranno trattate con “RISERVA”.
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza dovrà essere inserita direttamente tramite il link sotto riportato, compilando tutti i campi richiesti, verificando l’esattezza dei dati inseriti, tenendo conto che la richiesta potrà essere presentata per un solo corso per il quale si intende poter beneficiare delle ore di permessi studio:
LINK PIATTAFORMA
https://web.ambitotorino.it/s/permessi_studio
Al termine dell’inserimento dei dati richiesti, dopo aver inviato la domanda, sulla casella di posta elettronica indicata gli interessati riceveranno una comunicazione mail riepilogativa dell’istanza presentata; verificare anche l’eventuale ricezione su posta indesiderata/SPAM. Tale mail dovrà essere obbligatoriamente inoltrata entro e non oltre il 15 NOVEMBRE c.a. all’ indirizzo di posta istituzionale della scuola sede di servizio, pena l’annullamento dell’ istanza stessa, accertandosi che l’acquisizione al protocollo da parte della Segreteria possa avvenire entro la giornata di sabato 15/11/2025.
FRUIZIONE DEI PERMESSI – CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA FREQUENZA.
Si richiama l’Art. 9 del CIR 2024-2027 :
“La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre tre mesi dalla stessa fruizione.
Il personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui l’esame finale fosse previsto in data successiva a quello del termine del periodo contrattuale, dovrà comunque produrre, al medesimo dirigente scolastico, la completa documentazione immediatamente dopo il suddetto esame finale.
La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
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