Liberatoria per la scuola secondaria di I e II grado e ulteriori indicazioni

12 Ottobre 2018

RSS
Facebook
Google+
https://www.cobascuolatorino.it/2018/10/liberatoria-per-la-scuola-secondaria-di-i-e-ii-grado-e-ulteriori-indicazioni">
Twitter

Si comunica che quest’Ufficio ha concluso le operazioni di nomina per la scuola secondaria di I e II grado attraverso la scuola IC Rivoli Gobetti e la scuola polo l’IIS Majorana di Grugliasco;

Sono stati convocati dal 27 settembre circa 18.000 aspiranti considerando scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado.

Con la presente circolare si comunica la liberatoria per la scuola secondaria di I e II grado in relazione alle disponibilità residue e si invitano le istituzioni scolastiche a procedere per la copertura di tali posti applicando il DM 131/2007.

In particolare, per la copertura delle disponibilità residue relative a posti al 30 giugno 2019 o 31 agosto 2019 si comunica che quest’Ufficio ha convocato gli aspiranti per la scuola secondaria di I grado con punteggio pari o superiore a 39 e per la scuola secondaria di II grado gli aspiranti con punteggio pari o superiore a 46;

si invitano pertanto le istituzioni scolastiche a effettuare lo scorrimento partendo dai punteggi summenzionati facendo riferimento alle graduatorie di istituto pubblicate il 27 settembre 2018 (salvo rettifiche in autotutela). Tutte le nomine dovranno essere conferite senza apposizione di clausola e utilizzando le ultime graduatorie di istituto pubblicate.

Per ciò che concerne gli spezzoni orario, l’art. 1, comma 4 del DM 131/2007 dispone che “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”
Secondo quanto richiamato dalla nota Miur prot. 37856 del 28 agosto 2018 l’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Pertanto i dirigenti scolastici dovranno verificare la disponibilità dei docenti con contratto a tempo determinato per l’attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiore a 6 ore. Solo in subordine a tali attribuzioni potranno procedere all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si richiama l’attenzione sui docenti che hanno titolo al completamento dell’orario cattedra.
Per le supplenze brevi e le disponibilità sopravvenute occorrerà scorrere nuovamente le graduatorie di istituto. Per disponibilità sopravvenute si intendono le disponibilità che si sono create dopo le operazioni di nomina delle scuole polo e le disponibilità non recepite da quest’Ufficio in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni.
Per le supplenze conferite ad aspiranti con punteggio inferiore a 39 nella scuola secondaria di I grado e con punteggio inferiore a 46 per la scuola secondaria di II grado si precisa quanto segue. Considerato che dal portale SIDI non si evince se a un aspirante sia stata conferita una supplenza con clausola art. 41 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, si invitano le istituzioni scolastiche a confermare entro il 16 ottobre 2018, se ricorrono i presupposti dell’avente titolo, la supplenza conferita; tale adempimento consentirà alle altre istituzioni scolastiche nelle quali tale aspirante è presente nelle relative graduatorie di istituto a non procedere alla convocazione dello stesso per ulteriori supplenze.

Per le classi di concorso di strumento musicale del I grado si allega l’elenco degli ultimi convocati; occorrerà partire dalle posizioni successive (e ovviamente dai punteggi successivi).
Si comunica che, nel caso in cui i docenti siano stati riconfermati sullo stesso posto per il quale erano stati individuati con clausola, occorrerà solo predisporre un nuovo contratto senza l’apposizione della stessa clausola. In tali ipotesi non è necessario trasmettere nuovamente al MEF il contratto tramite flusso telematico.
Si richiama l’attenzione sulla posizione dei docenti di Tabella B (ITP); i contratti in cui sono convolti ITP, che hanno instaurato contenzioso con l’amministrazione, dovranno contenere clausola risolutiva espressa in relazione all’esito del contenzioso; si invita a un attento monitoraggio dello stato del contenzioso al fine di procedere, nel caso di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’amministrazione, alla revoca delle supplenze conferite.