Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, attraverso la modifica al comma 1 dell’art. 34 del D.lgs n. 151/2001, ha disposto “per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo [già introdotto con la legge di bilancio 2023], da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione”.
Di seguito analizziamo se tale disposizione riguarda anche il personale della scuola e in che misura.
SINTESI NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDIO PARENTALE |
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