| Docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24 |
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione provinciale;
- Assegnazione provvisoria provinciale;
- Assegnazione provvisoria
ATTENZIONE: Sono equiparati ai docenti di ruolo assunti entro l’a.s. 2023/24 anche i docenti assunti da GPS I fascia sostegno a tempo determinato entro l’a.s. 2023/24 e confermati in ruolo entro l’a.s. 2024/25.
Anche per loro è possibile presentare domanda di utilizzazione, assegnazione provvisoria provinciale e assegnazione provvisoria interprovinciale senza limitazioni derivanti dal vincolo di permanenza.
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
- Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
- una delle deroghe previste dal CCNI;
- soprannumero o esubero;
- riconoscimento dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
VINCOLO: in assenza di una delle condizioni sopra indicate, non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
- Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
- una delle deroghe previste dal CCNI;
- soprannumero o esubero;
- riconoscimento dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
VINCOLO: anche per questa categoria la limitazione riguarda esclusivamente la mobilità annuale interprovinciale, mentre quella provinciale è sempre consentita nel rispetto dei requisiti previsti dal CCNI.
Qualora vi siano ancora docenti assunti attraverso la procedura prevista dall’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021 che siano stati confermati in ruolo il 1° settembre 2025, agli stessi si applicano le ordinarie regole previste dal CCNI.
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
- Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle deroghe previste dal CCNI.
ATTENZIONE: questa disciplina riguarda esclusivamente gli eventuali docenti ancora interessati dalla procedura di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021. È diversa da quella prevista per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno ai sensi del D.L. n. 44/2023 e del D.L. n. 19/2024, per i quali continua ad applicarsi il relativo vincolo di permanenza.
Rientrano in questa categoria i docenti assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno nell’a.s. 2024/25, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 44/2023, come modificato dall’art. 14 del
D.L. n. 19/2024, e confermati in ruolo il 1° settembre 2025 dopo il superamento dell’anno di formazione e prova e della lezione simulata.
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione provinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
- Assegnazione provvisoria provinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
- Assegnazione provvisoria interprovinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
ATTENZIONE: per questi docenti il vincolo di permanenza opera sia per la mobilità annuale provinciale sia per quella interprovinciale. La disciplina è diversa da quella prevista per i docenti assunti ai sensi dell’art. 59 del D.L. n. 73/2021, ai quali continuano ad applicarsi regole differenti
Per i docenti che il 1° settembre 2025 sono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo o al conseguimento dell’abilitazione, la partecipazione alle operazioni di mobilità annuale è subordinata al completamento del relativo percorso.
Docenti assunti da GPS I fascia sostegno ai sensi dei decreti-legge 44/2023 e n. 19/2024
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, purché:
o abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2025/26;
- abbiano comunicato all’Ufficio scolastico competente l’esito positivo;
- siano in possesso di una delle deroghe previste dal
Docenti del concorso straordinario-bis
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, purché:
o abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2025/26;
- abbiano comunicato l’esito all’Ufficio scolastico
- Assegnazione provvisoria interprovinciale, solo se, oltre alle condizioni sopra indicate, beneficiano di una delle deroghe previste dal CCNI.
Docenti assunti dalle procedure concorsuali PNRR
Possono presentare domanda di:
- Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, purché:
- abbiano conseguito l’abilitazione entro i termini previsti;
- ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio scolastico
- Assegnazione provvisoria interprovinciale, solo se, oltre all’abilitazione, beneficiano di una delle deroghe previste dal CCNI.
Ordine di trattamento delle domande
Le domande presentate dai docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione sono esaminate in subordine rispetto a quelle del personale già titolare a tempo indeterminato.
In pratica: l’Amministrazione soddisfa prima le domande dei docenti già di ruolo; solo successivamente, in presenza di posti ancora disponibili, esamina quelle del personale che sta completando il percorso finalizzato all’immissione in ruolo o all’abilitazione.
DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO AL RUOLO O ALL’ABILITAZIONE NELL’A.S. 2025/26 – NON ANCORA TERMINATO
Per i docenti assunti dal 1° settembre 2025 con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo o al conseguimento dell’abilitazione, la partecipazione alle operazioni di mobilità annuale è consentita solo dopo il completamento del relativo percorso.
Ciò significa che, fino al superamento dell’anno di prova e formazione (es. rinviato all’anno successivo o con esito negativo) o al conseguimento dell’abilitazione, non è possibile presentare domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, anche qualora il docente sia in possesso di un valido motivo o rientri in una delle deroghe previste dal CCNI.
VINCOLO PER SCELTA PUNTUALE DELLA SCUOLA
Il vincolo triennale derivante dall’ottenimento di una scuola specifica attraverso una preferenza puntuale nei trasferimenti o nei passaggi non si applica alle operazioni di mobilità annuale.
Pertanto, il docente soggetto a tale vincolo può comunque presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sia provinciale sia interprovinciale, purché siano rispettate le altre condizioni eventualmente previste dalla normativa vigente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le modalità di presentazione variano in base alla posizione del docente.
- Docenti già assunti a tempo indeterminato: presentano la domanda esclusivamente tramite Istanze OnLine (POLIS).
- Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione (GPS I fascia sostegno, concorso straordinario-bis e procedure concorsuali PNRR): presentano la domanda in formato cartaceo, utilizzando il modello ministeriale, da trasmettere all’Ufficio scolastico territorialmente competente tramite PEC o altro strumento previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
DEROGHE AI VINCOLI
Anche i docenti soggetti a vincolo possono presentare domanda di utilizzazione e
assegnazione provvisoria se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNI.
Possono beneficiare della deroga:
- genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
- personale beneficiario dell’ 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%);
- b) personale con disabilità grave personale ai sensi dell’ 33, comma 6 della legge 104/92;
- personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’ 33, comma 3 della legge 104/92 (coniuge, parte di un’unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità);
- personale che fruisce del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
- figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda).
Documentazione
Tutti i docenti che chiedono la deroga devono allegare una dichiarazione personale (autocertificazione), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto alla deroga.
Solo alcuni beneficiari, ossia quelli rientranti nelle lettere b), c) e d) previste dalla norma (ad esempio assistenza a familiare con disabilità grave, situazione di disabilità personale, altre condizioni che richiedono una certificazione sanitaria), devono allegare anche la documentazione che dimostra il possesso del requisito.
UTILIZZAZIONE: MOTIVI PER PRESENTARE DOMANDA
A differenza dell’assegnazione provvisoria, che si fonda prevalentemente sul ricongiungimento familiare o su esigenze di salute, l’utilizzazione è uno strumento finalizzato a consentire una diversa assegnazione del personale in particolari situazioni di servizio previste dall’art. 2 del CCNI.
Possono pertanto presentare domanda di utilizzazione le seguenti categorie di personale.
I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero provinciale possono presentare domanda di utilizzazione al fine di essere riassorbiti prioritariamente nella provincia di titolarità.
Il docente può chiedere l’utilizzazione:
- sul proprio posto o nella propria classe di concorso;
- in altri ruoli, posti o classi di concorso per i quali possieda il titolo valido per la mobilità professionale;
- su posti di sostegno del proprio grado di istruzione, anche se privo del titolo di specializzazione, nei limiti e alle condizioni previste dal CCNI;
- in mancanza di posti disponibili nella provincia, anche sui progetti nazionali previsti dall’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015.
In particolare, i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46, a domanda, possono essere utilizzati presso i CPIA nell’ambito del Progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti, esclusivamente qualora non vi siano posti disponibili e assegnabili nella provincia.
Possono presentare domanda di utilizzazione i docenti dichiarati soprannumerari e trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’anno scolastico 2016/17, purché abbiano continuato a richiedere ogni anno la scuola di precedente titolarità.
L’utilizzazione è consentita nella sola provincia di titolarità.
In questi casi è fondamentale prestare attenzione alla compilazione delle preferenze:
- la prima preferenza deve coincidere con la scuola di precedente titolarità oppure con il comune (o distretto sub-comunale) in cui essa è ubicata;
- qualora si intendano esprimere preferenze relative ad altri comuni, il codice sintetico del comune o del distretto della precedente titolarità deve comunque precederle.
I docenti titolari su posto comune che sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno o del titolo per la didattica differenziata possono chiedere l’utilizzazione sui relativi posti.
Stesso grado di istruzione
ATTENZIONE – Docenti trasferiti dal sostegno al posto comune
Può chiedere l’utilizzazione su posto di sostegno anche il docente che, per l’a.s. 2026/2027, ha ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune.
In tal caso, sempre per l’a.s. 2026/2027, il docente può chiedere l’utilizzazione su posto di sostegno, anche nella stessa istituzione scolastica di precedente titolarità, purché vi sia la relativa disponibilità.
I docenti titolari nella scuola primaria in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese possono chiedere l’utilizzazione su posto lingua.
L’utilizzazione può avvenire nella scuola di titolarità oppure, in assenza di disponibilità, in altra istituzione scolastica.
Utilizzazioni in particolari tipologie di sedi
È inoltre possibile, ad esempio, chiedere l’utilizzazione presso:
- scuole ospedaliere;
- istituzioni carcerarie;
- sedi di organico dei CPIA
I docenti che hanno conseguito l’idoneità nei corsi di riconversione professionale o nei percorsi intensivi sul sostegno possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno nello stesso grado di istruzione di appartenenza.
Gli ITP in esubero possono richiedere l’utilizzazione su altre classi di concorso previste dalle Tabelle A e B del DPR 19/2016, purché siano in possesso del relativo titolo di accesso.
Qualora l’utilizzazione avvenga su una classe di concorso della Tabella A, il docente conserva il trattamento economico più favorevole previsto dalla normativa contrattuale.
PER QUANTO RIGUARDA GLI UTILIZZI DEL PERSONALE SENZA SPECIALIZZAZIONE, STIAMO ASPETTANDO UNA NOTA DELL’USR PIEMONTE E I RELATIVI MODELLI CARTACEI
Per la consulenza, solo per gli iscritti e chi intende iscriversi, bisogna prenotarsi compilando il seguente form: https://forms.gle/JYsxd4fknE2pvWYXA
Sarete contattati/e con una mail con la data e l’ora dell’appuntamento. Bisogna confermare la consulenza entro 1 giorno dall’invio della nostra mail, altrimenti l’appuntamento verrà cancellato
Documenti:
- Nota
- Dichiarazione docenti tempo determinato conseguimento abilitazione
- Dichiarazione docenti-ATA precedenze punti V-VI-VII-VIII
- Dichiarazione docenti-ATA precedenza legge 104/92
- Dichiarazione personale cumulativa docenti-ATA
- Dichiarazione precedenza assistenza figli
- Dichiarazione docenti ADML – ADSL – BDSD abilitazione
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