12 Ottobre 2011

Sono destinatari del provvedimento il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Tale personale deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011 o nel triennio 2008/11, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche oppure attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica – anche tramite proroghe o conferme contrattuali – per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui sopra. Deve, inoltre, essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Le disposizioni in oggetto non riguardano, invece, coloro che, nell’anno scolastico 2011/2012, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto. E non interessano neppure il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia e in qualunque posto o classe di concorso o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2011.

La precedenza riguarda le per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’assenza del personale in servizio nella scuola e per la copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili dopo il 31 dicembre fino alla fine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A.

La precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza (da produrre secondo i modelli allegati al decreto stesso) è fissato al 2 novembre 2011. Nel modello è prevista la possibilità di aderire a eventuali progetti stipulati, mediante convenzioni, tra il MIUR e le Regioni, e la scelta delle sedi dovrà essere effettuata per distretto, secondo l’elenco anch’esso allegato al decreto e trasmesso dal Miur con la suddetta nota del 12 ottobre.

24 Agosto 2011

Si comunica che le nomine a tempo determinato verranno effettuate a partire dal giorno 30 agosto   Calendario nomine annuali Materne, Elementarie, Medie e pers. ed. Calendario nomine annuali Scuole Superiori

9 Agosto 2011

Ecco i possibili numeri, per ordine di scuola e classi di concorso, delle immissioni in ruolo del personale docente e Ata in Piemonte. Le immissioni, come da decreto, sono state suddivise tra nuove e vecchie graduatorie. Totale Piemonte Materna Elementare Media Superiore Sostegno Scuole Speciali Media Scuole Speciali Superiori Ata Personale Educativo

6 Agosto 2011

Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento ( art.10 comma 4 del D.M. 44/2011) Graduatorie ad esaurimento definitive Personale Docente 2011/2014

2 Agosto 2011

Come avevamo previsto, anche per il futuro anno scolastico le operazioni per le eventuali immissioni in ruolo e le supplenze annuali del personale docente, inizieranno (presumibilmente) il 23 Agosto.

 

15 Luglio 2011

Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1, A/2 e A/2 bis devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà …

11 Luglio 2011

Ciascun candidato può presentare motivato reclamo scritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.   Graduatorie Provvisorie 2010/2013 Fac-simile ricorso

15 Giugno 2011

I Cobas Scuola di Torino in collaborazione con il CESP – Centro Studi Scuola Pubblica, stanno organizzando, per Settembre, alcuni incontri con i docenti non abilitati iscritti al nostro sindacato allo scopo di fornire informazioni sui nuovi percorsi formativi e indicazioni utili per la preparazione al superamento della prova di accesso all’eventuale attuazione del TFA (Tirocinio formativo attivo).

 

Gli incontri, riguarderanno la normativa scolastica, gli organi collegiali, le nuove leggi Gelmini, gli aspetti della didattica e le teorie relazionali.

 

La partecipazione agli incontri è gratuita e riservata esclusivamente agli/alle iscritti/e (o a chi intende iscriversi) ai Cobas Scuola.

 

Chi è interessato a parteciparvi lo faccia al più presto inviando la scheda di partecipazione allegata via mail a cobas.torino@yahoo.it

oppure al numero di fax 011334345

 

Ai partecipanti sarà inviata, a settembre, una scheda sintetica sugli argomenti e sulle date degli incontri.

 

 

 

 

E’ in dirittura d’arrivo il decreto per le graduatorie d’Istituto. Entro la fine di questa settimana dovrebbe essere firmato dal Ministro. La scadenza della presentazione delle domande avverrà 30 giorni dopo la pubblicazione del D.M. sulla rete intranet del Miur. La scelta delle scuole tramite il modello B avverrà esclusivamente on line fra il primo …

5 Giugno 2011

Domande di disoccupazione – Tutte per via telematica Procedura di rilascio dei PIN e presentazione delle domande.   Dal 1° aprile 2011 l’INPS accetta le domande di disoccupazione solo per via telematica e non è più possibile presentare la domanda presso gli sportelli delle sedi territoriali, La richiesta di disoccupazione potrà essere inoltrata esclusivamente attraverso …

12 Maggio 2011

Oggi è stato emanato il DM n. 44 del 12 maggio 2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2013.

Il decreto ripristina la possibilità di trasferimento da una provincia all´altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante, previa cancellazione dalla graduatoria di provenienza.

Il termine di presentazione delle domande è stabilito in 20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero  e cioè il 1° giugno 2011.

 

La consulenza per presentare le domanda si effettuerà nei giorni di apertura sede per il personale iscritto o che intende iscriversi.

 

Oggi è stato emanato il DM n. 44 del 12 maggio 2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2011-2013.

Il decreto ripristina la possibilità di trasferimento da una provincia all´altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante, previa cancellazione dalla graduatoria di provenienza.

Il termine di presentazione delle domande è stabilito in 20 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero  e cioè il 1° giugno 2011.

 

La consulenza per presentare le domanda si effettuerà tutti i giorni a partire da martedì  17 Maggio, dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

E’ preferibile prenotarsi telefonando al n. 011334345 o scrivere una mail: cobas.torino@yahoo.it

La consulenza sarà effettuata al personale iscritto o che intende iscriversi.

 

19 Dicembre 2010

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.

 

Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla luce di quanto dispone la Legge 183/10 (collegato lavoro).

Tale legge impone l’impugnazione dei contratti a tempo determinato già scaduti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 23 gennaio 2011, e l’eventuale impugnazione dei contratti in corso entro 60 giorni dalla loro scadenza.

 

Quindi è necessario produrre (prima di aderire al ricorso), la raccomandata RR di interruzione della prescrizione e la RR di interruzione della decadenza della possibilità di impugnare il contratto di lavoro a termine  entro il 23 Gennaio 2011

 

Le adesioni saranno raccolte dall’11 al 30 GENNAIO 2011

 

Chi è interessato può contattare:

 

– La sede di Torino, aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 in via San Bernardino 4 tel./Fax 011334345 (la sede riaprirà martedì 11 Gennaio 2011)

 

Le condizioni minime per aderire al ricorso ed i servizi che possono essere riscattati:

 

1) almeno 3 anni di servizio (compreso l’attuale 2010-2011) come precario/a da riscattare;

2) i neoimmessi in ruolo possono far ricorso se sono stati immessi in ruolo a partire dal 01.09.2008.

3) possono essere riscattati sia i servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche sia i servizi per un minimo di 180 giorni, anche se prestati in più scuole;

4) possono essere indicati i servizi (come dal punto 3) per un massimo di 10 anni.

 

Cosa occorre portare per firmare la procura all’avvocato e aderire al ricorso:

 

1) il modulo di autocertificazione dei servizi  già compilato (se una colonna non é sufficiente introdurre nuove colonne.)

2) le fotocopie dei contratti in  possesso del ricorrente ( non occorre che li abbiano tutti e quelli che non hanno li devono comunque indicare nell’autocertificazione).

3) Portare documento di identità e codice fiscale (servono per il conferimento dell’incarico ai legali)

4) Lettera raccomandata di interruzione della prescrizione + collegato lavoro

5) Iscrizione ai Cobas della Scuola

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti …

12 Dicembre 2010

Fate girare nelle vostre scuole questa nota che chiarisce una volta per tutte la necessità di chiamare i supplento, l’illegittimità di dividere le classi, di utilizzare le ore di compresenza e/o i colleghi di sostegno per supplire i colleghi assenti: una conferma di quello che sosteniamo con forza da tempo.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

10 Novembre 2010

Ulteriore conferma a quello che, come Cobas, abbiamo sempre detto e pubblicato sul nostro vademecum “salvadocenti”

Il non collaborazionismo e la denuncia di situazioni di illegalità nelle scuole comincia a dare qualche frutto

Il ministero dell’Istruzione con la nota prot n. 9839 fornisce indicazioni e chiarimenti ai Dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche” . Nel richiamare la nota prot. 14991 del 9.10.2009, l’Amministrazione evidenzia che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”.  Il MIUR ribadisce, pertanto, che qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di “contemporaneità non programmata”, o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo, i dirigenti possono assumere supplenti “anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.

Nella nota viene evidenziata, anche, l’opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.  E’, inoltre, sottolineato che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del Fondo di istituto “visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse”.